Predisposizione e aggiornamento regolamenti comunali assegnate a Istruttore come specifiche responsabilità
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta al quesito del Dott. Marco Allegretti
QuesitiAi fini delle predisposizione dei capitoli per gli arretrati contrattuali chiedo se è opportuno creare capitoli ad hoc non solo per le voci stipendiali ma anche per gli oneri e IRAP.
Mi risulta che il piano dei conti finanziario non distingue gli oneri a carico dell'Ente e IRAP da quelli afferenti degli arretrati.
Resta inteso che gli arretrati dell’anno 2018 vanno imputati sulle voci stipendiali e non sui capitoli arretrati.
Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs 118/2011:
Art. 7 (Modalità di codificazione delle transazioni elementari)
1. Al fine di garantire l'omogeneità dei bilanci pubblici, le amministrazioni di cui all'articolo 2 codificano le transazioni elementari uniformandosi alle istruzioni degli appositi glossari. E’ vietato:
a) l'adozione del criterio della prevalenza, salvi i casi in cui è espressamente previsto;
b) l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro/servizi per conto terzi;
c) assumere impegni sui fondi di riserva e sugli altri accantonamenti stanziati in bilancio.
...
Mentre ai sensi dell’art. 169 TUEL:
...
2. ... I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.
...
Guardando il piano dei conti finanziario, risultano identificate le seguenti voci riferibili ad arretrati:
Non sono invece previste differenziazioni a livello di oneri e IRAP.
Ciò premesso a livello di capitoli, dovendosi fare riferimento ai quarti livelli, resta OBBLIGATORIO procedere ad una differenziazione dei soli arretrati per personale in quiescienza rispetto a quelli a tempo determinato e indeterminato (questi ultimi due potrebbero stare anche sullo stesso capitolo).
A livello invece di mera OPPORTUNITA’, si ritiene preferibile identificare sempre le differenze fra arretrati e competenza, anche al fine di meglio gestire eventuali finanziamenti con avanzo accantonato in anni precedenti.
Dott. Marco Allegretti 07/06/2018
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Supporto Giuridico – Parere 3 aprile 2025, n. 3303
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 2 aprile 2025, Prot. n. 161919/2025
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