Sanzione amministrativa per affissione di pubblicità elettorale fuori dagli spazi consentiti
Risposta del Dott. Giovanni Suppa
Risposta al quesito del Dott. Pietro Rizzo
QuesitiPotreste cortesemente delucidarci in merito alla determinazione del corpo elettorale in occasione delle varie tipologie di votazioni? Gli Aire (eccetto quelli dei paesi in cui non si vota per corrispondenza) devono essere esclusi dal corpo elettorale in quali casi? (vi chiederei di distinguere:
POLITICHE/EUROPEE/REGIONALI/COMUNALI/ REFERENDUM/REFERENDUM CONSULTIVI NEL CASO DI FUSIONE DI COMUNI).
Inoltre chiedo conferma se le liste aggiunte siano ammissibili solo per comunali e europee.
Per rispondere al quesito è necessario specificare per ogni tipo di elezione quale sono le modalità di espressione del voto per coloro che sono iscritti all’AIRE.
I cittadini regolarmente iscritti all’Aire hanno il diritto di esercitare il voto per tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono in Italia e sono regolarmente iscritti nelle liste elettorali tenute dai comuni italiani.
ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REGIONALI
La vigente normativa non incide sulla partecipazione dei cittadini italiani residenti all’estero alle elezioni regionali ed amministrative, in ordine alla quale resta ferma la normativa che consente, attraverso l’iscrizione all’AIRE, di prendere parte in Italia a tali consultazioni
Per le elezioni Comunali e Regionali (in Sicilia anche per le elezioni provinciali) i residenti all’estero, per esercitare il proprio diritto al voto, devono rientrare in Italia e recarsi nel comune di iscrizione Aire, presentandosi al seggio elettorale muniti di documento d’identità e tessera elettorale. I residenti all’estero vengono avvisati della consultazione mediante cartolina postale.
Come è noto, la normativa contenuta nella legge n. 459/2001 e nel d. P. R. n. 104/03 - che prevede il voto per corrispondenza degli elettori residenti all'estero in occasione di elezioni politiche e referendum - non si applica alle elezioni amministrative. Di conseguenza, gli elettori residenti all'estero potranno esercitare il diritto di voto per dette consultazioni amministrative esclusivamente nella sezione d'iscrizione nel territorio nazionale .
ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO
Per quanto riguarda le elezioni del Parlamento Europeo gli elettori residenti nell’Unione Europea ricevono dal Ministero dell’Interno un apposito certificato elettorale per votare nei seggi istituiti “in loco” nel Paese di residenza qualora optino per il voto all’ estero. In alternativa, possono votare in Italia presso il seggio elettorale nel comune di iscrizione AIRE.
Gli elettori italiani che hanno stabilito la propria residenza in uno degli Stati membri dell’Unione europea diverso dall’Italia, possono esercitare in loco il diritto di voto, partecipando all’elezione dei candidati al Parlamento europeo ivi presentatisi. Nel caso in cui non intendano avvalersi di tale facoltà, essi possono votare, nello Stato in cui risiedono, per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo, recandosi presso le sezioni elettorali italiane appositamente istituite presso i consolati italiani o in altre sedi idonee (D.L. 408/1994, conv. L. 483/1994, art. 3, comma 1). Quest’ultima facoltà è riservata anche agli elettori italiani comunque presenti per motivi di studio o di lavoro negli Stati membri dell'Unione e agli elettori familiari con essi conviventi. Per poterne usufruire, essi devono fare pervenire ai consolati competenti la richiesta di esprimere il proprio voto all'estero entro l’ottantesimo giorno precedente lo svolgimento della consultazione elettorale. La domanda è rivolta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali questi elettori sono iscritti; il sindaco provvede al successivo inoltro al Ministero dell'interno (D.L. 408/1994, conv. L. 483/1994, art. 3, comma 3).
Gli elettori italiani residenti in Paesi extra Unione Europea ricevono invece la cartolina-avviso per il rientro in Italia, al fine di esercitare il proprio voto.
ELEZIONI POLITICHE - REFERENDUM NAZIONALI ABROGATIVI O COSTITUZIONALI
I cittadini residenti all’estero, sia in occasione di elezioni politiche, sia in occasione di referendum nazionali abrogativi o costituzionali, possono esprimere il proprio voto per corrispondenza presso la propria abitazione di residenza all’estero.
In attuazione alla previsione costituzionale, la legge 27 dicembre 2001, n. 459 ha stabilito, fra l’altro, che, con le medesime modalità previste per le elezioni politiche, i cittadini italiani all’estero possano esprimere il proprio voto anche nei referendum abrogativi e per quelli costituzionali indetti rispettivamente sulla base dell’art. 75 e dell’art. 138 della Costituzione.
Pertanto, le persone iscritte nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all’estero possono votare per i referendum abrogativi e per quelli costituzionali, indetti sulla base delle norme costituzionali prima citate, negli stessi termini e con le medesime modalità previste dalla L. 459 del 2001 per l’esercizio del voto per l’elezione delle Camere (L. 459/2001, art. 1, comma 1).
L’elettore che, in occasione di elezioni politiche, voglia rinunciare al voto per posta (volendo rientrare in Italia per votare per i candidati presentatisi nella circoscrizione del comune di iscrizione AIRE), deve entro il 31 dicembre dell’anno precedente alle elezioni, dare comunicazione scritta al competente Consolato, dichiarando di voler optare per il voto in Italia. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum nazionali abrogativi o costituzionali, l’elettore può esercitare detta opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo alla indizione delle consultazioni.
Pertanto, in occasione delle votazioni politiche e di quelle inerenti i referendum nazionali abrogativi o costituzionali i Comuni debbono procedere, dopo il blocco delle liste, alla stampa delle liste sezionali da destinare ai seggi non inserendo, oltre ovviamente coloro che non compiranno il 18° anno di età entro la data del giorno della consultazione elettorale, gli elettori all'estero che voteranno per corrispondenza (AIRE non optanti e residenti temporaneamente per motivi di studio, lavoro e cure mediche che hanno presentato al Comune apposita istanza).
In occasione del contestuale svolgimento di elezioni politiche o referendum con elezioni amministrative, vi è la possibilità, nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei Comuni, di prevedere liste sezionali distinte tra referendum o elezioni politiche ed elezioni comunali; nel caso in cui, viceversa, i Comuni scelgano la soluzione delle liste sezionali uniche per tutte le consultazioni contestuali, tali liste sezionali dovranno ovviamente contenere anche gli elettori residenti all'estero che votano per corrispondenza per i referendum o elezioni politiche (cioè gli elettori non optanti residenti all'estero in Stati con intesa), che, tuttavia, al fine del corretto calcolo del corpo elettorale e del successivo computo della partecipazione alla votazione per i referendum e per le elezioni politiche, dovranno essere conteggiati, ovviamente, solo tra gli elettori per le amministrative e non tra gli elettori della sezione per le altre consultazioni; accanto a tali elettori residenti all'estero che votano per corrispondenza per i referendum dovrà essere apposta una stampigliatura indicante il tipo di consultazione alla quale essi possono partecipare nella sezione (ad es. "vota solo per le elezioni comunali").
REFERENDUM CONSULTIVO FUSIONE COMUNI
Hanno diritto di votare per il referendum consultivo tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni coinvolti nella fusione. Sono elettori anche gli iscritti nell’anagrafe degli elettori residenti all’estero (A.I.R.E.), mentre non possono votare i cittadini comunitari iscritti nella lista aggiunta relativa alle elezioni comunali. Per quanto riguarda il referendum consultivo inerente la fusione di comuni non è possibile votare dall’estero. Gli eventuali elettori che risiedono all’estero, anche temporaneamente, dovranno tornare presso il comune di iscrizione elettorale ed esprimere il proprio voto nella sezione elettorale di appartenenza
LISTE AGGIUNTE
In merito alla liste aggiunte, chiamate così perché sono aggiunte a quelle ordinarie, tre liste, che riguardano le due Provincie autonome del Trentino Alto Adige e la Regione Valle d’Aosta, sono istituite d’ufficio al momento dell’emigrazione dell’elettore.
• Lista aggiunta di Bolzano, formata d’ufficio, comprende i nomi dei cittadini emigrati in provincia di Bolzano; questi vi restano iscritti per quattro anni. L’esercizio del diritto di voto per le elezioni degli organi della Regione, (in Sicilia anche la Provincia) o Comune (articolo 5 Decreto Legislativo 309/02) è consentito nel Comune d’iscrizione elettorale precedente rispetto all’emigrazione.
• Lista aggiunta di Trento, formata d’ufficio, comprende i nomi dei cittadini emigrati in provincia di Trento; questi vi restano iscritti per un anno L’esercizio del diritto di voto, per le elezioni degli organi della Regione ( e in Sicilia della Provincia) è consentito nel comune d’iscrizione elettorale precedente rispetto all’emigrazione (articolo 3 Decreto Legislativo 309/02).
• Lista aggiunta Valle d’Aosta, formata d’ufficio, comprende i nomi dei cittadini emigrati in Valle d’Aosta; questi vi restano iscritti per un anno. L’esercizio del diritto di voto, per le elezioni degli organi della Regione, è consentito nel comune d’iscrizione elettorale precedente rispetto all’emigrazione (dagli artt. 5 e 6 del Decreto Legislativo 22/04/94 n.320 e dagli artt. 5 c.2, 31 c.3 e 40 del T.U. 20.03.1967 n.223.).
Queste Liste sono oggetto di revisioni, per iscrizioni e cancellazioni, come le liste ordinarie.
Infine si specifica che le consultazioni a cui il cittadino comunitario, non Italiano, può esercitare il diritto di voto sono:
Risposta del Dott. Giovanni Suppa
ANAC – 28 maggio 2025 (Parere di precontenzioso n. 202 del 21 maggio 2025)
Modello personalizzabile
Risposta del Dott. Antonio Cazzaniga
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