Certificati anagrafici

Risposta al quesito del Dott. Agostino Pasquini

Quesiti
di Pasquini Agostino
08 Giugno 2018

L’ufficio legale e contenzioso di una ditta privata ha richiesto il rilascio di Certificati anagrafici, uno in esenzione bollo per Uso Notifica (ai sensi della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 24E del 18.04.2016) ed uno in esenzione bollo per Uso Penale (Art. 28, 3° comma DPR 955/1982, già art. 3 tab. B – DPR n. 642/72 e ss.mm.ii.).

Il beneficiario “ufficio legale della stessa ditta” può rivestire la qualità di parte processuale?

E di conseguenza posso rilasciare i certificati senza Imposta di Bollo richiamando Uso Notifica ed Uso Penale?

 

Risposta

La richiamata risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, è chiarissima e non mi permetto di esprimere nessuna considerazione in merito, sarebbe superflua e irriverente nei confronti del soggetto istituzionale che deve esprimere questi pareri; dice il ministero:

 

A parere della scrivente, pertanto, anche i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali ad uso notifica atti giudiziari devono ritenersi esenti dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 18 del DPR n. 115 del 2002, in quanto, trattasi di atti funzionali al procedimento giurisdizionale.

 

Sull’altra questione la norma base è l’art. 3 della tabella B del DPR 642/1972, come modificata dall’art. 28 c. 3 del DPR 955/1982, e dispone l’esenzione dall’imposta di bollo per:

 

Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui agli articoli 34 e 36 della tariffa e comprese le istanze e denunce di parte dirette a promuovere l'esercizio dell'azione penale e le relative certificazioni. Documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall'imputato o incolpato.

 

In estrema sintesi la risposta è: “sì”, è possibile rilasciare certificati anagrafici invocando le due esenzioni; basta che in calce venga espressamente scritto:

 

La prima:

In esenzione dall’imposta di bollo, a richiesta dell’interessato, per gli usi di cui all’articolo 18 del DPR n. 115/ 2002, come disciplinato dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 24E del 18.04.2016.

 

 

La seconda:

In esenzione dall’imposta di bollo, a richiesta dell’interessato, per gli usi di cui all’art. 3 della tabella B del DPR 642/1972, come modificata dall’art. 28 c. 3 del DPR 955/1982.

 

Se poi qualcuno dovesse usare quei certificati per una pratica INPS o per un finanziamento in banca, il problema non potrà essere ovviamente dell’ufficiale d’anagrafe che è stato “precisissimo” nell’individuare la norma esentativa.

 

A me non sembra corretto fare alcun ragionamento di tipo “processuale”, su quando il soggetto diventa “parte”: basta una denuncia o serve un rinvio a giudizio ? Ovviamente sono tecnicismi che non ci competono, sono abbastanza complicati anche per giudici e avvocati e non li demanderei all’ufficiale d’anagrafe.

 

Se la norma esentativa non dovesse operare in quella determinata fase processuale, e qualcuno lo dovesse rilevare, non potrà essere responsabilità dell’ufficiale d’anagrafe che l’ha indicata in modo puntuale e preciso sul certificato.

 

Dott. Agostino Pasquini 04/06/2018

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