Il nostro Comune ha affidato N.3 incarichi di Co.Co.Co (2 professionisti che emettono regolare fattura e uno con gestione seprata Inps) ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (““Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successivamente modificato dal D.L. n. 8/2017 convertito in L. 45/2017, il quale, all’art.50 bis comma 3 bis prevede quanto segue: “ Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 (successivamente prorogata al 31/12/2018) . 3-ter. ………………….. Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non può essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, si applicano le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorietà delle vigenti tariffe professionali fisse o minime“.
Chiediamo se è corretto calcolare il compenso come segue tabellare annuo del livello D1 :12 x 13 + indennità di comparto il tutto diviso in 12 mensilità.
Si chiede inoltre se anche i Co.Co.Co. beneficiano del rinnovo contrattuale in termini di aumento del tabellare quindi se dal mese di giugno possono fattura il nuovo importo .