Costi della sicurezza diretti

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
07 Giugno 2018

DOMANDA:

Di solito il quadro economico lo facevo in questa maniera Lavori a misura.................. Costi della sicurezza................ , ora invece la normativa impone al progettista di calcolare anche i costi della sicurezza diretti che non devono essere scontati?

Quindi ad esempio Lavori a misura € 50.000, Di cui per la sicurezza € 5000 (che non sono a scontare), Costi della sicurezza a misura € 6000 (non da scontare).

E’ così oppure si devono calcolare solo i costi della sicurezza a misura?

RISPOSTA:

L’importo dei lavori a misura è soggetto a ribasso, mentre  l’importo inerente gli oneri per la sicurezza non è soggetto a ribasso. Infatti, l’art. 23, comma 16,d.lgs. 50/2016 e s.m.i.,   all’ultimo capoverso è stabilito che: ”Nei contratti di  lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto  a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera  sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono  scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso”.
Giova ricordare che gli importi della sicurezza relativi ad un appalto  possono essere distinti in due categorie: i costi della sicurezza e gli oneri  aziendali della sicurezza. La definizione dei primi spetta alla stazione appaltante, la determinazione e l’indicazione in sede di offerta degli oneri aziendali della sicurezza rappresenta, invece, un obbligo posto a carico degli operatori economici  concorrenti (cfr. delibera n. 1083 del 25 ottobre 2017); 

Quindi, l’attuale quadro normativo di riferimento non prevede  più lo scorporo della manodopera dagli importi non assoggettabili a ribasso,  rinviando il necessario vaglio del rispetto dei minimi salariali alla fase di valutazione dell’offerta risultata anormalmente bassa, secondo quanto stabilito  all’art. 97, comma 5, lettera d), d.lgs. 50/2016, mentre rimangono così scorporati dall’importo assoggettato a  ribasso i soli costi della sicurezza come sopra specificato.

 

 

 

Dr. Eugenio De Carlo               04/06/2018

 

Risposta

 

DOMANDA A CHIARIMENTO:

Il progettista deve calcolare la percentuale di oneri e della sicurezza diretti (cioè quelli contenuti nel prezzo unitario), che non sono quelli indiretti che si contabilizzano a misura esempio recinzione, cartelli, parapetti, ecc. e questa percentuale non deve essere soggetta al ribasso, come anche gli oneri della sicurezza a misura?

Esempio:

intonaco € mq 30.00 percentuale oneri della sicurezza Di cui... 5%, euro 1.50 per la quantità,  e questo 5% deve essere non soggetto al ribasso oltre ai costi della sicurezza a misura esempio recinzione, cartelli, parapetti, ecc.?

 

 

RISPOSTA:

Le modalità di stima dei costi della sicurezza sono previste nell’allegato XV del d.lgs. n. 81/2008, precisamente al par. 4.1.3 : la stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

Dr. Eugenio De Carlo               06/06/2018

 

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