Utilizzo avanzo per spese correnti

Risposta al quesito del Dott. Marco Allegretti

Quesiti
di Allegretti Marco
06 Giugno 2018

E’ legittimamente applicabile l'avanzo di amministrazione al finanziamento delle seguenti spese correnti: - manutenzione impianti illuminazione, strade ecc (in quanto opere di urbanizzazione primaria); - progetto di archiviazione atti e archivio storico (spesa a carattere non permanente in quanto svolta ogni 10 anni)?


 

Risposta

L’art. 187 del TUEL sul tema prevede testualmente:

 

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, puo' essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalita' di seguito indicate in ordine di priorita':

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilita', puo' ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti, solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Resta salva la facolta' di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilita', per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilita' nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

...

 

3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non puo' essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.

 

Ciò premesso, oltre ad escludere completamente la possibilità in caso di anticipazione di cassa vincolata (ex art. 195 TUEL) o di tesoreria (ex art. 222 TUEL), la risposta va essenzialmente basata sulla definizione di “carattere non permanente” della spesa corrente ovvero sul fatto che una situazione si protragga nel tempo, sia continua, duratura, fissa, ecc.

 

Quanto alle manutenzioni ordinarie, ci si riferisce alle stesse per interventi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza impianti tecnologici esistenti. Le stesse è facile che si protraggano nel tempo e quindi si ritingono permanenti.

 

Diverso è il caso di spese che, come indicato nel quesito, vengono svolte “ogni 10 anni” che si ritiene non abbiano pertanto carattere permanente.

 

In ogni caso si evidenzia che per procedere al finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente si rende necessario dichiarare che:

  1.  non sussistono debiti fuori bilancio
  2. È verificata l’equibrio di bilancio
  3. Non vi è necessità di finanziamento di spese di investimento.

 

 

Dott. Marco Allegretti  01/06/2018

 

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