Le Disposizioni Anticipate di Trattamento

Approfondimento di Lorella Capezzali

Servizi Comunali Testamento biologico
di Capezzali Lorella
04 Luglio 2018

Approfondimento di Lorella Capezzali                                                                     

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento

Lorella Capezzali

 

La Legge  22 dicembre 2017 n. 219 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico, a far data dal 31/01/2018, norme in materia di consenso informato e le DAT, acronimo di disposizioni anticipate di trattamento comunemente chiamate “testamento biologico” . Il testo di legge, nel rispetto della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, assicura  la tutela al diritto alla vita,  alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona, stabilendo che nessun trattamento sanitario possa essere intrapreso o proseguito se privo del consenso libero e informato del paziente, salvo i casi previsti per legge. Le DAT divengono un fondamentale strumento con le quali  i cittadini maggiorenni, capaci di intendere e di volere, dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche, possono esprimere le proprie scelte in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a indicazioni diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali nei casi in cui si trovassero in condizioni di incapacità, indicando anche un fiduciario che possa rappresentarli nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata  autenticata  ovvero   per   scrittura   privata   consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile  del suo comune  di  residenza,   che   provvede all'annotazione in apposito registro emettendo formale ricevuta, e con  le medesime forme esse sono modificabili  e  revocabili  in ogni momento.  Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT  possono essere  espresse  attraverso  videoregistrazione  o  dispositivi  che consentano  alla  persona  con  disabilità  di  comunicare.  Nei  casi  di  emergenza  e  urgenza tali da  impedire la revoca delle DAT con le forme  sopra indicate,  possono   essere   revocate   con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da  un  medico,  con l'assistenza di due testimoni.” Il Ministero dell’Interno con la circolare n. 1 del 2018 del 08/02/2018 ha fornito alcune indispensabili interpretazioni della norma quale fonte di supporto operativo volto a tracciare un percorso procedurale per gli Ufficiali dello Stato Civile ed i cittadini che dovessero adempiere alle prescrizioni della nuova legge. La consegna delle DAT potrà essere effettuata anche presso le strutture sanitarie competenti qualora le stesse siano organizzativamente in grado di recepirle in base alle specifiche indicate dal comma 7 dell’art. 4 della L. 219/2017. L’Ufficiale dello Stato Civile non partecipa della stesura della DAT né fornisce informazioni o avvisi in merito al possibile contenuto della stessa, che invece potranno essere utilmente fornite da medici e strutture sanitarie. Si limita a verificare i presupposti per la consegna che riguardano l’identità del disponente, anche in ordine alla sua maggiore età e sua residenza nel comune di consegna. L’art. 6 della L. 219/2017, quale norma transitoria, riconosce efficacia alle DAT disposte e depositate prima della vigenza dell’attuale apposita normativa se compatibili con la stessa.  Nella DAT potrà essere o meno indicato un fiduciario. Il fiduciario accetterà la nomina mediante sottoscrizione della DAT o con atto successivo allegato alla DAT. Si informa che la DAT redatta con scrittura privata di cui alla L. 219/2017 non può essere autenticata dall'incaricato del sindaco ex art. 21 del DPR 445/2000 in quanto la norma citata riserva unicamente la possibilità di autenticare le istanze rivolte alla Pubblica Amministrazione (art. 21 e 38) oppure le dichiarazioni sostitutive riguardanti fatti, qualità personali e stati e non già le manifestazioni di volontà quali le DAT e tento meno le scritture private, come quelle previste all'art. 4 della legge 219/2017.

5 giugno 2018

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