Equivalenza tra qualifica funzionario responsabile della riscossione e di accertatore tributario
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Approfondimento di Luciano Catania
Servizi Comunali Entrate comunaliApprofondimento di Luciano Catania
Esercizio associato riscossione
Luciano Catania
La gestione del servizio di riscossione da parte di un ente locale può essere effettuata tramite l’agente nazionale (Agenzia delle entrate-Riscossione), una delle società iscritte all’albo ministeriale di cui all’art. 53 del d.lgs.446/97, oppure in proprio, direttamente o attraverso una società “in house”.
La previsione legislativa si riferisce letteralmente all’ipotesi in cui la società sia “in house” di un solo ente, partecipante totalitario, che ne esercita in via esclusiva un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi interni.
Tale controllo presuppone, nella previsione legislativa, che la società svolga la propria attività principale, a favore del Comune controllante, e solo nel territorio di tale ente.
Secondo la Corte di Cassazione, sentenza 11 gennaio 2018, n. 456, diversamente da quanto sostenuto dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in caso di esercizio della riscossione da parte di più enti, è legittimo, però, che la società svolga il servizio per tutti i Comuni associati.
Sostiene, infatti, la Suprema Corte un’interpretazione sistemica dell’ordinamento tale da “valorizzarne appieno – al di là del dato letterale caratterizzato dall’impiego del numero singolare – la ratio; che è appunto quella di estendere alle attività di accertamento e riscossione dei tributi locali i “vantaggi” dal legislatore stesso ravvisati nell’esercizio associato dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”.
La C.T.R. aveva, invece, ritenuto che la società, non iscritta all’albo, potesse svolgere il servizio pubblico a rilevanza economica della riscossione esclusivamente nell’ambito territoriale di pertinenza dell’ente controllante Comune di Pisa, che deteneva il 96% del capitale.
Gli “ermellini”, al contrario, hanno ritenuto che ragioni logico-sistematiche (favore legislativo per l’esercizio in forma associata dei servizi locali, compreso quello di riscossione) e di conformità al diritto UE in materia di “in house providing” (art. 52, 5 co., lett.b) n.3 d.lgs.446/97), il necessario collegamento dell’attività della società pubblica di riscossione con il territorio, riguardi, non soltanto il Comune titolare del controllo societario su di essa, ma anche gli altri Comuni partecipanti.
La Corte ricorda come il servizio di riscossione possa essere erogato non soltanto attraverso l’affidamento a società di capitali o miste selezionate con gara ad evidenza pubblica, ma anche mediante (lett.c) “società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano” e, quindi, tramite società “in house” pluripartecipate.
La condizione posta dalla legge implica che tanto il requisito del “controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi”, quanto quello dello svolgimento dell’attività sociale “più importante”, debbano sussistere nei confronti non del solo ente pubblico di maggioranza, ma di tutti indistintamente gli enti pubblici “titolari del capitale sociale”.
Nel caso di plurima partecipazione pubblica, il controllo analogo non va valutato atomisticamente (con riguardo al singolo ente partecipante), bensì nella capacità di controllo ascrivibile alla parte pubblica partecipante complessivamente considerata, posto che, come sancito dalla Corte di Giustizia Europea “l’importante è che il controllo esercitato sull’ente concessionario sia effettivo, pur non risultando indispensabile che sia individuale”.
13 giugno 2018
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
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