MATERIALE WORKSHOP: LE ENTRATE VINCOLATE Nuove prospettive di gestione
Sintesi dell'intervento del Dott. Paolo Dolci
Risposta al quesito del Dott. Fabio Venanzi
QuesitiQuesto ente con popolazione superiore ai 5000 abitanti, predispone il Piano Esecutivo di Gestione assegnando la gestione delle risorse ai Responsabili di settore ai dipendenti di Cat. D aventi qualifica di Responsabile di Settore e inquadrati nell’Area delle Posizioni Organizzative. Alla luce delle normative vigenti (in modo particolare il capo II della Legge n.241/1990) si chiede se sia possibile assegnare la gestione delle risorse a dipendenti che rivestono la qualifica di Responsabili di Servizi (Procedimento), inquadrati contrattualmente in Cat. D, non inseriti nell’area delle Posizioni Organizzative e in caso affermativo si chiede quali siano i limiti e le responsabilità che incontra tale attività di gestione.
Si chiede altresì se sia possibile da parte dei titolari delle Posizioni Organizzative delegare la gestione delle assegnazioni dei fondi agli stessi dipendenti di cui sopra inquadrati in categoria D e che rivestono la qualifica di Responsabili dei Servizi (Procedimento), specificando anche in questo caso quali siano i limiti e le responsabilità di tale attività gestionale.
La risposta deve essere trovata nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi vigente nell’ente.
L’articolo 13 CCNL 21 maggio 2018 prevede che ai titolari di posizioni organizzative compete lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa.
Il responsabile del procedimento, individuato a norma degli articoli da 4 a 6-bis della Legge 241/1990, è responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
Non si ritiene coerente con la struttura dell’ente, salvo diversa previsione regolamentare, l’assegnazione di risorse a soggetti non inseriti nell’area delle posizioni organizzative.
L’assunzione di responsabilità in capo ai soggetti privi di posizione organizzativa esporrebbe tali dipendenti ad assenza di copertura assicurativa, contrattualmente prevista.
Se il titolare di posizione delegasse le attività ai non titolari di posizione, svuoterebbe o svilirebbe le proprie competenze, questione non ammessa neanche negli enti in cui è presente la dirigenza.
Dott.Fabio Venanzi 30/05/2018
Sintesi dell'intervento del Dott. Paolo Dolci
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 4 giugno 2025
Istat – 3 giugno 2025
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