Comunicazione avvio del procedimento a controinteressati

Risposta al quesito del Dott. Alessandro Corucci

Quesiti
di Corucci Alessandro
30 Maggio 2018

Si chiedono chiarimenti in merito alla comunicazione di avvio del procedimento, in virtù del fatto che in via generale l'avvio di un procedimento va comunicato anche ai soggetti controinteressati ("Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento) 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso é comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale é destinato a produrre effetti diretti"), l'avvio di un procedimento di iscrizione anagrafica ad istanza di parte vada comunicato anche ai seguenti soggetti: 1. Intestatario della famiglia di destinazione, quando un soggetto chiede la residenza in una famiglia esistente (il suo stato di famiglia cambierà, è dunque una persona nei confronti della quale il provvedimento avrà effetti diretti?) 2. Gli altri componenti della famiglia di destinazione (stessa considerazione, si pensi al caso in cui, ad esempio dovranno rendere un'autocertificazione sul proprio stato di famiglia e non siano a conoscenza del fatto che il nuovo componente ora è residente) 3. Intestatario e/o componenti della famiglia di provenienza, da cui il soggetto si distacca per venire ad abitare nel nostro Comune (!) 4 Altro genitore, quando il trasferimento riguarda un minore e la dichiarazione di cambio di residenza è resa da un genitore solo.

Risposta

Si forniscono i seguenti elementi di chiarimento.

Come citato nel testo del quesito, l’avvio del procedimento deve essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge devono intervenirvi.

Premesso quanto sopra, con riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’art. 13 del dpr 223/89, sono opportune le seguenti precisazioni:

  • Nel caso in cui il dichiarante non produca una presa d’atto degli eventuali componenti della famiglia anagrafica di destinazione, sarà opportuno l’invio della comunicazione di avvio del procedimento a tutti i componenti maggiorenni della famiglia anagrafica di destinazione solo ed esclusivamente quando non si ricada in una delle casistiche previste dalla legge all’art. 4 del dpr 223/89 al verificarsi delle quali la costituzione di un unico foglio di famiglia è obbligatoria (vincolo di parentela, matrimonio, affinità, dichiarazione di affettività);
  • Non si ritiene necessaria alcuna comunicazione ai componenti dell’eventuale famiglia di provenienza;
  • Nel caso in cui lo spostamento riguardi un minore e venga effettuato da un solo genitore, la comunicazione all’altro è senza ombra di dubbio obbligatoria (sempre a meno che non venga prodotta una dichiarazione di conoscenza del genitore assente); si ricordi che, in ogni caso, la variazione anagrafica deve essere effettuata.       

 

Dott. Alessandro Corucci 28/05/2018

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