Esercizio abusivo dell'attività di parrucchiere

Risposta al quesito del Dott. Ambrogio Fichera

Quesiti
di Fichera Ambrogio
29 Maggio 2018

Quali sono le sanzioni per l'esercizio abusivo della professione di parrucchiere?

 

 

Risposta

Per quanto riguarda l’attività di acconciatore, nella regione Sardegna, in assenza di una specifica normativa regionale, si deve fare riferimento alla legge nazionale n. 174 del 17/08/2005, che, all’articolo 2 rubricato “Definizione ed esercizio dell'attività di acconciatore” la definisce come l’attività professionale esercitata in forma di impresa la quale “comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.”.

Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che l’esercizio dell’attività è soggetto a presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Le sanzioni per l’esercizio abusivo dell’attività, cioè esercitata in assenza di SCIA, sono quelle previste dall’articolo 5 ella legge 174/2005, che recita: “Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla presente legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.”.

Pertanto, ove fosse accertato dalla polizia municipale o da altro organo accertatore l’esercizio abusivo della professione di acconciatore, ai sensi della legge 689/1981, con il verbale di accertamento della violazione andrà irrogata una sanzione pari ad euro 500 (pari al doppio del minimo perché più favorevole) ed adottato un provvedimento di chiusura dell’attività. In caso di mancato pagamento della sanzione nel termine previsto di 60 giorni, l’ufficio competente procederà all’adozione di apposita ordinanza-ingiunzione.

Dott. Ambrogio Fichera 22/05/2018

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