L’inasprimento delle sanzioni per l’esercizio abusivo dell’attività di Noleggio con conducente alla luce della Legge n. 193/2024 - PARTE 2
Analisi normativa, circolare ministeriale e impatto operativo
Approfondimento di Marco Massavelli
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CIRCOLAZIONE DI VEICOLI IN LEASING: QUALI SANZIONI?
di Marco Massavelli
Con il presente approfondimento si vuole fare chiarezza sul controllo su strada dei veicoli in leasing (“contratto di locazione finanziaria”), al fine di fornire utili elementi per verificare la loro legittima circolazione, in alcune situazioni particolari.
Innanzitutto, la locazione senza conducente con facoltà di acquisto (“leasing”) è disciplinata, per quanto concerne l’ambito della circolazione stradale, dall’articolo 91, codice della strada
Art. 91, codice della strada
Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing
e vendita di veicoli con patto di riservato dominio
1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà di acquisto sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata in relazione all'uso cui il locatario intende adibire il veicolo e a condizione che lo stesso sia in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera intestatario della carta di circolazione anche il locatore. Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione al P.R.A.
2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile.
3. Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato dominio, il veicolo è immatricolato al nome dell'acquirente, ma con specifica indicazione nella carta di circolazione del nome del venditore e della data di pagamento dell'ultima rata. Le stesse indicazioni sono riportate nella iscrizione al P.R.A.
4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e all'acquirente con patto di riservato dominio l'art. 196, comma 1.
E’ innanzitutto necessario precisare come la disciplina della locazione senza conducente con facoltà di acquisto, di cui al citato articolo 91, codice della strada, è applicabile esclusivamente a motoveicoli, autoveicoli e rimorchi: le macchine agricole, ad esempio, per le quali è possibile la locazione finanziaria, vengono immatricolate a nome del proprietario/locatore (la società di leasing), senza alcuna ulteriore annotazione al PRA dell’eventuale locatario.
Da quanto emerge dalla norma, quindi, in presenza di un contratto di leasing, l’intestazione del veicolo viene registrata a nome del locatore, in quanto proprietario del mezzo, ed è completata con l’indicazione dei dati del locatario, che ha l’esclusiva e piena disponibilità del bene, e con l’indicazione della scadenza del contratto di leasing.
LA RESPONSABILITA’ PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Quindi, tra locatore e locatario, entrambi intestatari della carta di circolazione, si crea un vincolo solidale che non può certo venir meno in caso di pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni commesse col veicolo oggetto del contratto di leasing.
Per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'articolo 91, comma 4, codice della strada, prevede che il principio di solidarietà di cui all'articolo 196, comma 1, codice della strada, venga applicato sia all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria (locatario), che all'acquirente con patto di riservato dominio (acquirente a rate), senza però escludere il proprietario (locatore) o venditore a rate che, pertanto, conservano la loro responsabilità solidale (si veda, al riguardo, Corte di Cassazione Civile, 24 settembre 2015, n. 18988).
Art. 196, codice della strada
Principio di solidarietà
1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione.
IMMATRICOLAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE
Con circolare DTT del 3.11.2004, n. 3583/M360 sono stati forniti chiarimenti in merito alle modalità di gestione delle formalità PRA di annotazione dei trasferimenti di proprietà congiunti alle annotazioni e/o cancellazioni di leasing precisando che:
• se il locatario, a scadenza del leasing, riscatta il veicolo e, conseguentemente, ne richiede l'intestazione a proprio nome, a norma dell’articolo 94, codice della strada, il trasferimento di proprietà e la cancellazione del leasing vengono gestite mediante un'unica formalità PRA con procedura "STA cooperante";
• se il veicolo, a scadenza del leasing, viene acquistato da un soggetto diverso dal locatario, il trasferimento di proprietà e la cancellazione del leasing vengono gestite mediante un'unica formalità PRA con procedura "S.T.A. cooperante";
• se il veicolo, prima della scadenza del leasing, viene ceduto in locazione finanziaria ad un nuovo locatario, le due formalità PRA (cancellazione del nominativo del precedente locatario e annotazione del nuovo) debbono essere espletate separatamente e con procedura tradizionale; conseguentemente, anche l'aggiornamento della carta di circolazione deve essere effettuato con procedura tradizionale;
• se un veicolo, già immatricolato a nome di altro soggetto, viene acquistato da una società di leasing e quest'ultima lo cede in locazione finanziaria ad un terzo, le formalità PRA di trasferimento di proprietà e di annotazione del leasing debbono essere espletate separatamente e con procedura tradizionale; conseguentemente, anche l'aggiornamento della carta di circolazione deve essere effettuato con procedura tradizionale.
L'immatricolazione deve avvenire in relazione all'uso a cui il locatario intende adibire il veicolo, nel rispetto delle disposizioni sulla destinazione e sull'uso dei veicoli (articoli 82 – 90, codice della strada), che dovrà essere accertata durante il controllo di polizia stradale, pena l’applicazione delle relative sanzioni per aver utilizzato un veicolo per uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione.
Alla scadenza del contratto di locazione, il soggetto locatario, se decide di esercitare il diritto di riscatto, divenendo esso stesso proprietario del veicolo, deve procedere all'aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'articolo 94, codice della strada
Art. 94, codice della strada
Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario
1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.
2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio di cui al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione .
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712,00 a euro 3.558,00 .
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356,00 a euro 1.778,00 .
4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.
5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nei commi 4 e 4-bis ed è inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.
8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori.
LE SANZIONI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO
Da un punto di vista del controllo di polizia stradale, capita di imbattersi in veicoli muniti di carta di circolazione indicante la data di scadenza del contratto di locazione già passata da più di 60 giorni.
In tale caso ci si chiede a chi deve essere contestata la violazione dell’articolo 94, comma 3, codice della strada, per il mancato aggiornamento del documento di circolazione oltre il sessantesimo giorno dalla scadenza del contratto di leasing, con particolare riguardo al caso in cui non vi sia stato il riscatto del contratto stesso da parte del locatario.
Inoltre, nel caso in cui si decida di rideterminare una nuova scadenza del contratto di leasing, la richiesta di aggiornamento della carta di circolazione, con la nuova scadenza, spetta al locatore o al locatario?
Nel caso in cui, alla scadenza del contratto, non vi sia il riscatto del leasing, non si attua il trasferimento di proprietà del veicolo dal locatore al locatario, per cui il proprietario/intestatario della carta di circolazione resterà sempre il locatore.
Nel caso di circolazione con veicolo, per il quale risulti un contratto di leasing scaduto da oltre 60 giorni, non si applica la violazione dell’articolo 94, comma 1, codice della strada.
Si ritiene, invece, applicabile la violazione del comma 4-bis, dell’articolo 94:
Articolo 94, codice della strada
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712,00 a euro 3.558,00 .
4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.
INTESTAZIONE TEMPORANEA
Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la circolare prot. 23743, del 27 ottobre 2014, in riferimento all’intestazione temporanea di veicoli, ha precisato che, se alla scadenza della locazione in favore dell’utilizzatore finale, il locatore non effettua ulteriori comunicazioni, il contratto si intende implicitamente prorogato fino a quando il locatore stesso non comunichi che il veicolo è rientrato nella propria disponibilità o non comunichi il nominativo di un nuovo locatario.
PRONTUARIO OPERATIVO
Omessa registrazione entro 30 giorni di mutamenti e intestazione temporanea
art. 94 c. 4-bis e c. 3
In qualità di avente causa ometteva di comunicare entro 30 giorni al Dipartimento dei trasporti terrestri la cessione della disponibilità per oltre 30 giorni a soggetto diverso dall'intestatario. Nella circostanza risultava che il veicolo gli era stato concesso a titolo di locazione finanziaria (leasing) dal…al….e veniva utilizzato dal ….indicare la data di fine del leasing….., senza aver rinnovato la data di scadenza del leasing e senza che il locatario abbia riscattato il veicolo
Sanzione amministrativa: da € 712,00 a € 3558,00
P.M.R. entro 60 giorni da contestazione/notificazione: € 712,00
P.M.R. entro 5 giorni da contestazione/notificazione: € 498,40
Sanzione amministrativa accessoria: ritiro della carta di circolazione
Si ritiene che l’avente causa sia il locatario, al quale deve essere contestata la violazione, e che ne risponde come trasgressore.
Dal combinato disposto di cui agli articoli 91, comma 4, e 196, comma 1, codice della strada, obbligati in solido per il pagamento della sanzione saranno locatore e locatario, entrambi intestatari della carta di circolazione.
25 maggio 2018
Analisi normativa, circolare ministeriale e impatto operativo
Analisi normativa, circolare ministeriale e impatto operativo
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Testo del d.l. n. 19, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2025, n. 60/2025
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