Rettifica date di nascita difformi dell'avo riportate nell'atto di matrimonio in una pratica di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta al quesito della Dr.ssa Liliana Palmieri
QuesitiDue cittadini marocchini, da poco residenti, chiedono la trascrizione dell'atto di matrimonio in quanto riferiscono che per gli assegno familiari serve che il matrimonio trascritto in Italia. Premesso che noi tendiamo a trascrivere i matrimoni di cittadini italiani, ai sensi dell'art.19 se si procedesse alla trascrizione, si potrebbero poi rilasciare certificazioni? chiedo inoltre: ai fini della trascrizione serve che la richiesta sia firmata da entrambi gli sposi o basta uno solo? In ultimo, sarebbe pensabile di effettuare la registrazione ai fini anagrafici e sulla base di quella suggerire al cittadino di produrre l'autocertificazione dello stato di famiglia per assegni familiari?
La trascrizione di un atto di stato civile relativo a cittadini stranieri e formato all’estero ha valore meramente riproduttivo; da tale trascrizione non possono trarsi certificati o estratti ma solamente la copia integrale. Detto atto non è idoneo ad aggiornare la registrazione anagrafica, poiché l’ufficiale di stato civile deve comunicare l’avvenuta trascrizione all’ufficiale d’anagrafe, il quale si limita a prenderne atto. Riproduco, per maggiore chiarezza, quanto indicato nella circolare MIACEL n. 2/2001: «L'art. 19 si riferisce unicamente alla trascrizione, per intero, su richiesta degli interessati, di atti formati all'estero relativi a cittadini stranieri residenti in Italia.
Tali trascrizioni sono meramente riproduttive di atti riguardanti i predetti cittadini stranieri formati secondo la loro legge nazionale da autorità straniere. Esse hanno il solo scopo di offrire agli interessati la possibilità di ottenere dagli uffici dello stato civile italiani la copia integrale degli atti che li riguardano così come formati all'estero.
Dette trascrizioni, attesa la loro estraneità all'ordinamento giuridico italiano non possono, comunque, porsi in contrasto con quest'ultimo per ragioni di ordine pubblico. Sono, pertanto, fuori dall'ambito normativo dell'art.18 del DPR.
Gli atti trascritti sono comunicati all'ufficiale di anagrafe del comune come prescritto dall'art. 6 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, con l'avvertenza che trattasi di atti trascritti ai sensi dell'art. 19 del DPR. L'ufficiale di anagrafe ne prende atto, ma non può, riguardo al loro contenuto, rilasciare certificazioni.
La copia integrale degli atti medesimi (relativi a stranieri e formati all'estero) può essere rilasciata soltanto ai loro titolari, non potendo ammettersi che il nostro ordinamento, per la sua estraneità alle vicende di stato civile di stranieri, se pure residenti in Italia, supponga la esistenza di altri interessati alla trascrizione o al rilascio di copia di tali atti».
Successive indicazioni, fornite con circolare n. 22 del 3 agosto 2011, relative alla trascrizione ex art. 19 (riguardanti la possibilità di apporre annotazioni sugli atti di matrimonio registrati ex art. 19 inerenti ai rapporti patrimoniali tra coniugi stranieri) non hanno minimamente intaccato quanto sopra indicato.
Riepilogando:
Dr.ssa Liliana Palmieri 24/05/2018
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta di Andrea Dallatomasina
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