Trascrizione atto di matrimonio art 19

Risposta al quesito della Dr.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
28 Maggio 2018

Due cittadini marocchini, da poco residenti, chiedono la trascrizione dell'atto di matrimonio in quanto riferiscono che per gli assegno familiari serve che il matrimonio trascritto in Italia. Premesso che noi tendiamo a trascrivere i matrimoni di cittadini italiani, ai sensi dell'art.19 se si procedesse alla trascrizione, si potrebbero poi rilasciare certificazioni? chiedo inoltre: ai fini della trascrizione serve che la richiesta sia firmata da entrambi gli sposi o basta uno solo? In ultimo, sarebbe pensabile di effettuare la registrazione ai fini anagrafici e sulla base di quella suggerire al cittadino di produrre l'autocertificazione dello stato di famiglia per assegni familiari?

 


 

Risposta

La trascrizione di un atto di stato civile relativo a cittadini stranieri e formato all’estero ha valore meramente riproduttivo; da tale trascrizione non possono trarsi certificati o estratti ma solamente la copia integrale. Detto atto non è idoneo ad aggiornare la registrazione anagrafica, poiché l’ufficiale di stato civile deve comunicare l’avvenuta trascrizione all’ufficiale d’anagrafe, il quale si limita a prenderne atto. Riproduco, per maggiore chiarezza, quanto indicato nella circolare MIACEL n. 2/2001: «L'art. 19 si riferisce unicamente alla trascrizione, per intero, su richiesta degli interessati, di atti formati all'estero relativi a cittadini stranieri residenti in Italia.

Tali trascrizioni sono meramente riproduttive di atti riguardanti i predetti cittadini stranieri formati secondo la loro legge nazionale da autorità straniere. Esse hanno il solo scopo di offrire agli interessati la possibilità di ottenere dagli uffici dello stato civile italiani la copia integrale degli atti che li riguardano così  come formati all'estero.

Dette trascrizioni, attesa la loro estraneità all'ordinamento giuridico italiano non possono, comunque, porsi in contrasto con  quest'ultimo per ragioni di ordine pubblico. Sono, pertanto, fuori dall'ambito normativo dell'art.18 del DPR.

Gli atti trascritti sono comunicati all'ufficiale di anagrafe del comune come prescritto dall'art. 6 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, con l'avvertenza che trattasi di atti trascritti ai sensi dell'art. 19 del DPR. L'ufficiale di anagrafe ne prende atto, ma non può, riguardo al loro contenuto, rilasciare certificazioni.

La copia integrale degli atti medesimi (relativi a stranieri e formati all'estero) può essere rilasciata soltanto ai loro titolari,  non potendo ammettersi che il nostro ordinamento, per la sua estraneità alle vicende di stato civile di stranieri, se pure residenti in Italia, supponga la esistenza di altri interessati alla trascrizione o al rilascio di copia di tali atti».   

Successive indicazioni, fornite con circolare n. 22 del 3 agosto 2011, relative alla trascrizione ex art. 19 (riguardanti la possibilità di apporre annotazioni sugli atti di matrimonio registrati ex art. 19 inerenti ai rapporti patrimoniali tra coniugi stranieri) non hanno minimamente intaccato quanto sopra indicato.           

Riepilogando:

  • dagli atti trascritti ex art. 19 può essere rilasciata solo la copia integrale;
  • la richiesta di trascrizione può essere avanzata anche da uno solo dei due coniugi;
  • sicuramente corretta (anzi è l’unica ragionevole) è la soluzione indicata all’ultimo punto: l’atto di matrimonio (tradotto e legalizzato), da esibire all’ufficiale d’anagrafe, è idoneo a registrare la condizione di coniugato e a consentire l’acquisizione di tale dato da parte di altra P.A.  ovvero il riscontro dell’autocertificazione che il cittadino potrà rendere.

 

 Dr.ssa Liliana Palmieri 24/05/2018

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