L’art. 43, comma 2, cod. civ. prevede che “La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.” e l’art. 3 del d.p.r. 223/1989 (nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) conferma: “Per persone residenti nel comune s'intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune”.
Dunque, per il nostro ordinamento la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
In forza dell’art. 5 del d.l. 47/2014, oltre alla dimora abituale, è richiesta anche la regolarità del titolo di occupazione che deve essere dimostrata al momento della richiesta di iscrizione anagrafica o di cambio di abitazione, presentando copia del titolo che ne consente l’occupazione o tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
La dichiarazione, ovviamente, varrà per ciascun soggetto e solo per quello, salvo che si tratti di minori. In questo caso, infatti, entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore (art 316 codice civile); conseguentemente la dichiarazione di trasferimento della residenza deve essere richiesta da entrambi i genitori, oppure da un solo genitore, con il consenso dell'altrp compilando questo modulo.
Dott. Eugenio De Carlo 21/05/2018