Personale Part-time - Riduzione orario di lavoro.

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
16 Maggio 2018

Un dipendente di categoria D, assunto nel 1995 a tempo pieno, successivamente trasformato provvisoriamente a part-time 25 ore con determina del Responsabile dell'Area Risorse Umane e dopo alcuni anni definitivamente a 20 ore con delibera di Giunta comunale, ora chiede un ulteriore riduzione a 18 ore settimanali per poter svolgere altre funzioni professionali proprie.

Si chiede: 1) Competenza alla decisione della riduzione, delibera di Giunta o determina del responsabile dell'Area risorse umane? 2) Competenza alla decisione dell'orario di lavoro orizzontale e verticale? 3) E' possibile, in accordo con il dipendete, vincolare il diritto al rientro dopo un certo periodo di anni dalla riduzione? 4) Nel caso delle 18 ore settimanali, il dipendente "architetto" presso l'ufficio ambiente, può svolgere libera professione solo con un autocertificazione delle incompatibilità verso l'ente o deve produrre altri documenti annualmente?
 

Risposta

Premesso che  in base agli interventi normativi contenuti nel D.L. n.112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, a quelli della legge n. 183/2010, il c.d. collegato lavoro, e da ultimo al d.lgs. n. 81 del 2015 (cui rinvia il nuovo contratto oggetto di preintesa : v. art. 55 u.c.) nonché alla circolare esplicativa del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2011, le condizioni “oggettive” e “soggettive”,  necessarie per l’accoglimento dell’istanza del lavoratore, diretta a poter ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro sono :

a) condizioni “oggettive”:

-       la capienza dei posti disponibili secondo la percentuale fissata dalla contrattazione collettiva in riferimento alle posizioni della dotazione organica;

-       l’oggetto dell’attività lavorativa autonoma o subordinata che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del rapporto;

-       l’impatto organizzativo della trasformazione, che può essere negata quando dall’accoglimento dell’istanza deriverebbe un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione.

b) le “condizioni soggettive”

-l’amministrazione datore di lavoro non ha più l’obbligo di accoglimento dell’istanza del lavoratore, essendo venuto meno il meccanismo di trasformazione automatica del rapporto di lavoro  entro 60 giorni dalla richiesta, previsto dalle precedenti disposizioni legislative.

Ciò premesso, si risponde quanto segue.

 

1-2) La competenza, trattandosi di atto gestionale, che non implica una nuova assunzione, è del responsabile del servizio personale ai sensi degli articoli 89, comma 6, e 107 TUEL.

In ogni caso, in base alle vigenti disposizioni legali e contrattuali, per la definizione e distribuzione di nuovo orario di lavoro nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo parziale, rispetto a quanto precedentemente concordato tra datore di lavoro pubblico e dipendente, è necessaria la stipulazione di uno specifico contratto individuale, che si sostituisce al precedente (v. parere RAL 1391).

3) Non si ritiene possibile l’accordo ipotizzato in quanto in base al d.lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii. i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel citato decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del citato decretoe  i contratti individuali devono conformarsi ai principi di parità di trattamento contrattuale e a trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

4) Le eventuali attività lavorative autonome essere esplicate solo in quanto compatibili con gli obblighi di servizio e non devono comportare confitto di interessi con le funzioni istituzionali svolte nell’ambito dell’Ente. A tale riguardo si ritiene che la dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 sia sufficiente ed idonea, salve le conseguenze penali in caso di accertato mendacio.

 

Dr. Eugenio De Carlo               15/05/2018

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