Proroga tecnica servizio di trasporto scolastico in caso di non espressa previsione nel contratto sottoscritto

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
15 Maggio 2018

Il contratto di trasporto scolastico giungerà a scadenza il 30/6/2018. Nel contratto sottoscritto non era stata prevista espressamente un articolo che consenta la possibilità di proroga e/o di prosecuzione del servizio nelle more dell'indizione della nuova procedura di gara. Qualora la ditta uscente fosse interessata alla prosecuzione nel servizio, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, è possibile effettuare la c.d. proroga tecnica del servizio di trasporto scolastico? per quanto tempo al massimo? è necessario, qualora sia possibile effettuare la proroga, anche indire contestualmente la nuova gara. Si chiede di conoscere il vostro orientamento alla luce delle recenti novità introdotte dalle linee guida anac in materia di appalti.

Risposta

Nell’attuale ordinamento la proroga tecnica deve essere prevista ai sensi dell’art. 106 Codice. A tale fine occorrono tre condizioni :

 

1) che si tratti di un contratto in corso di esecuzione;

 

2) che tale proroga sia prevista, con apposita clausola, nel bando o nei documenti di gara.

 

3) che essa sia limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

 

In mancanza, in ragione del tempo occorrente ad espletare una nuova procedura di gara plurennale, si potrà ricorrere all’affidamento diretto o ad una procedura negoziata ristretta ai sensi dell’art. 36 Codice, in base al valore dell’affidamento occorrente rispetto all’anzidetto tempo di gara e di affidamento.

 

Si segnala al riguardo, l’indirizzo espresso dal TAR Lombardia, Milano, sent. n. 2128/2017, secondo cui si deve […] ritenere che ogni amministrazione appaltante, nell’ambito della propria discrezionalità, possa provvedere nelle more all’approvvigionamento nelle forme consentite dall’ordinamento; quindi non solo mediante eventuali proroghe, ma anche attraverso la stipula di contratti “ponte” oppure… avvalendosi della clausola di adesione, laddove il servizio o la fornitura risultino ad esempio economicamente più vantaggiosi.

 

 

Dott. Eugenio De Carlo 14/05/2018

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