Tumulazione ceneri di defunta in Francia

Risposta al quesito del Dott. Pietro Cucumile

Quesiti
di Cucumile Pietro
14 Maggio 2018

Abbiamo avuto richiesta di tumulare ceneri di defunta in Francia, in nostro loculo. si chiede se sia necessario, oltre alla consegna della documentazione rilasciata al momento della consegna urna cineraria, che chiedo se deve essere consegnata a noi in originale o in fotocopia, dicevo se sia necessario il nulla-osta dell'autorità  consolare italiana  in Nizza (Francia).

 

 

Risposta

L’ordinario trasporto di salme, cadaveri, ossa, ceneri o esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo rientra sempre nella fattispecie del trasporto funebre ed è, pertanto, soggetto a preventiva autorizzazione amministrativa. Si parlerebbe, al contrario, di trasporto necroscopico quando esso, dati i requisiti di necessità ed urgenza indifferibili, fosse disposto dalla Pubblica Autorità (cfr. paragrafo 5 Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24) o dall’Autorità sanitaria.

 

Nei trasporti tra Stati, per il principio della gerarchia tra le fonti del diritto, valgono le vigenti norme internazionali (Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937, la Convenzione tra Santa sede e Stato Italiano del 28 aprile 1938 e quelle del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

 

La circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993 al paragrafo. 8.1 così recita: “La convenzione internazionale di Berlino…. non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti”. Dalla disposizione testè citata consegue che, per questi trasporti, in tali Paesi sarà il Sindaco a rilasciare l’autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese, in quanto, quest’ultima è tradizionalmente molto più usata nelle relazioni diplomatiche. L’autorizzazione dovrà recare le generalità del de cujus, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione ai sensi del la Legge 31 ottobre 1955 n.1064 e del D.P.R. 2 maggio 1957 n.432.
A chiarimento, con la formula linguistica ”resti mortali” il legislatore intende strettamente gli avanzi ossei racchiudibili in cassetta ossario di cui all’art. 36 comma 2 del D.P.R. n° 285/1990 e non gli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo (cadaveri corificati, mummificati o saponificati) le cui modalità tecniche di trasferimento e movimentazione sono dettate dalla Circolare Ministeriale 31 luglio 1998 n. 10 e dalla Risoluzione del Ministero della Salute n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004; per le autorizzazioni meramente amministrative il riferimento di Legge è l’art. 3 comma 5 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254.

 

Il trasporto dell’urna rigorosamente sigillata (o della cassetta di resti) non, poi, è soggetto ad alcuna delle precauzioni sanitarie stabilite per il trasporto dei feretri (art. 36 del D.P.R. n° 285/1990); l’unica eccezione potrebbe esser l’urna contenente ceneri contaminate da nuclidi radioattivi (D.Lgs. 9/5/2001, n. 257).

 

Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino richiede le normali autorizzazioni di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. n° 285/90, tra le quali spicca sempre il nulla osta consolare dello Stato nel quale le ceneri o i resti saranno introdotti (art. 29, comma 1, lettera a del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285), ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto di cadaveri.

 

Pertanto, il trasporto di ceneri provenienti dalla cremazione fra stati aderenti alla convenzione di Berlino è libero. Dovrà, però, essere accompagnato dall’autorizzazione del Sindaco, in lingua ufficiale dello Stato ed in lingua francese, recante le generalità, la data di morte e di cremazione, riportando all’esterno il nome e il cognome del defunto. E’ necessaria, poi, l’autorizzazione alla tumulazione del Comune sede del cimitero di sepoltura, sulla base del titolo di accoglimento, ex art. 50 del D.P.R. n° 285/1990.

 

 

Concludendo, in linea generale, al momento dell'accoglimento dovrebbero essere prodotti i "documenti di viaggio" e di cremazione, ovvero quanto sia stato utilizzato al fine dell'introduzione nello Stato dell'urna "in arrivo".  Trattandosi di documenti formati dalle autorità del Paese di "partenza" (e non applicandosi alle urne l'art. 28 d.P.R. n° 285/1990) non è immediatamente individuabile di quale documentazione potrebbe trattarsi, ma, comunque, di un atto che legittimi il trasporto e sicuramente non in copia semplice, ma in originale o in copia conforme al suo originale. Il “titolo di viaggio”, infatti, è regolato dalla legge del luogo di partenza/provenienza; la valutazione importante è se l'urna cineraria abbia titolo (a mente dell'art. 93, 1 d.P.R. 10/9/1990, n. 285) ad essere accolta in tumulazione. Infatti, chi scrive è dell’opinione che non si applichi l'art. 28 del d.P.R. 10/9/1990, n. 285, visto che non si è in presenza di un cadavere, bensì di un'urna cineraria, con ciò rendendo ridondante il c.d. “nulla-osta all'introduzione”, il cui rilascio presupporrebbe la verifica del fatto se il defunto avesse, al momento del decesso, titolo ad essere accolto/ricevuto nel cimitero: ci si riferisce all’art. 50 d.P.R. 10/9/1990, n. 285 o eventuali previsioni del Regolamento comunale che prevedano anche l'accoglimento di spoglie mortali aventi qualificazioni più ampie rispetto a quelle per cui opera l'obbligo di accoglimento.  Tuttavia, ove il consolato, debitamente od indebitamente, lo richieda, può anche procedersi con il rilascio del nulla-osta all'introduzione, sussistendone le condizioni per l'accoglimento dell'urna. Si suggerisce, quindi, di prendere contatti diretti con l’autorità consolare italiana a Nizza, utilizzando i seguenti indirizzi: statocivile.nizza@esteri.it, cittadinanza.nizza@esteri.it, passaporti.nizza@esteri.it

 

Dott. Pietro Cucumile 10/01/2018

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