Decorrenza variazioni catastali relative alle modifiche della superficie dell'immobile
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta al quesito del Dott. Gianluca Russo
QuesitiDal momento che vi sono delle sentenze di alcune commissioni tributarie provinciali che riconoscono l'esenzione da Tasi e Imu a favore dei proprietari di un immobile occupato abusivamente, si è a richiedere se sussiste il presupposto per l'esenzione dal pagamento di imu e tasi per l'immobile di proprietà di due fratelli che hanno esperito azione avanti il competente tribunale in quanto privi dell'effettivo possesso dell'immobile, che è il presupposto impositivo richiesto per entrambe le imposte. Nello specifico nelle sentenze i giudici sottolineano che per la conservazione del possesso (o della detenzione) "solo animo" è comunque necessario che il possessore (o il detentore) abbia "la possibilità di ripristinare il rapporto materiale con la cosa quanto lo voglia, con la conseguenza che qualora tale possibilità non risulti, il solo momento intenzionale non è sufficiente per la conservazione del possesso (o della detenzione), che si perde nel momento in cui è venuta meno l'effettiva disponibilità del bene" (Cass. civ. n. 1732/2016). si chiede il vostro parere in merito.
Già nel 2008, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 25376, con riferimento alla nozione di possesso, ha precisato che “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di albo diritto reale”. In altri termini, la Suprema corte considera possesso di un bene l’esercizio di un’attività che corrisponde a quello di proprietà o di altro diritto reale di godimento e che in base al comma 2, art. 1140 del codice civile, richiamato dalla predetta sentenza “si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona la quale però ha unicamente la detenzione della cosa”. La ratio dell’insussistenza del presupposto impositivo, quale causa di esclusione dell’applicazione dell’IMU, come della Tasi (che si rammenta è pur sempre una patrimoniale “aggiunta” della IUC) è oggi orientamento prevalente della Cassazione, tra l’altro abbastanza consolidato in quanto ripreso anche da diverse CTP. A parer dello scrivente quindi, ove si dovessero concretizzare fattispecie giuridiche tali da incidere sull’effettivo possesso dell’immobile da parte dei proprietari, seppur con le dovute cautele e in ogni caso previe approfondite verifiche da parte dell’ufficio, possibile concedere l’esenione. In ogni caso utile, disciplinare le stesse nello specifico regolamento.
Dott. Gianluca Russo 09/05/2018
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Corte di Cassazione - ordinanza n. 10394/2025
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