Concessioni ministeriali

Risposta al quesito del Dott. Pietro Cucumile

Quesiti
di Cucumile Pietro
11 Maggio 2018

Chiedo un parere circa le seguenti questioni:

1) - Questa Amministrazione Comunale deve procedere al rinnovo per un uguale periodo di tempo di alcune concessioni cimiteriali trentennali scadute nel 2013 e 2014. (Repertori del 21.3.1983 – 8.6.1984) - Il Regolamento Comunale sulla durata delle concessioni recita: “nell’atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data della relativa stipula” - Si chiede di sapere se è corretto far decorrere le concessioni cimiteriali rispettivamente dal 21.3.2013 e 8.6.2014 e non tenendo conto quindi quanto citato nel regolamento.

2) - Questa Amministrazione Comunale deve procedere alla stipula di una concessione cimiteriale per un loculo concesso nel 2016. - La persona interessata per motivi personali non ha potuto passare per la firma del contratto. (canone regolarmente pagato al momento della concessione del loculo) - Si chiede di sapere se la decorrenza della concessione dovrà decorrere dalla data di stipula del contratto previsto a fine maggio 2018 o dalla data di acquisto del loculo 14.3.2016 o dalla data di traslazione del defunto 27.4.2016.

Risposta

Si premette che la natura giuridica del contratto cimiteriale è quella della “concessione da parte dell’autorità amministrativa di un’area di terreno o di una porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale” (cfr. Corte di cassazione civile, Sez. unite, 27 luglio 1988 n. 4760). Si tratta, pertanto, di un atto unilaterale con il quale il Comune attribuisce a un terzo il diritto d’uso di un bene demaniale per una determinata durata sul quale si innescano condizione di tipo contrattuale, di natura quindi bilaterale e pattizia come, ad esempio, relativamente alle condizioni d’uso. La decorrenza e la durata costituiscono elementi essenziali dell’atto concessorio e sono ad esso connaturati. Il diritto d’uso non può che essere costituito, pertanto, a decorrere dalla data della stipula dell’atto.

 

Premesso quanto sopra, si ritiene che al fine di determinare la data di decorrenza delle concessioni cimiteriali occorra, innanzitutto, fare riferimento a quanto espressamente previsto nei singoli atti di concessione che, ovviamente, debbono rispettare le norme regolamentari comunali in vigore al momento della stipula; ne deriva, per rispondere a quanto richiesto nel primo quesito, che non è formalmente corretto far decorrere le concessioni cimiteriali dal 21.3.2013 o dal 8.6.2014. Una opzione possibile potrebbe essere il rilascio delle concessioni “ora per allora” ma comunque presterebbe il fianco ad eventuali censure.

 

Si osserva che la data di stipula del contratto, quella di acquisto del loculo o di traslazione del defunto dovrebbero essere indicate nel regolamento tra gli eventi dai quali far decorrere la durata della concessione. Va rammentata, in tal senso, la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 149/E dell’8 luglio 2003 con la quale è stato precisato che i corrispettivi derivanti dalle concessioni cimiteriali si considerano conseguiti dalla stipula del relativo regolare atto di concessione oppure da quella, eventualmente, successiva che sia espressamente prevista nell’atto di concessione. La facoltà di stabilire questa diversa decorrenza, per quanto appena detto, deve trovare un supporto nel regolamento comunale. 

 

Inoltre, è opportuno rammentare che l’art. 92 del D.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 prevede che le concessioni di sepolcri privati nei cimiteri devono essere formalizzate mediante uno specifico atto di concessione che costituisce la condizione essenziale per la sussistenza di una concessione d’uso di sepolcri privati.   Ne deriva che la mancanza dell’atto scritto di concessione comporta l’inesistenza della concessione e, quindi, di ogni diritto da essa derivante e le relative tumulazioni delle salme dovrebbero considerarsi, a rigore, occupazioni di beni demaniali sine titulo, non essendo, infatti, il pagamento del canone a costituire “titolo”, bensì la stipula dell’atto.

 

Alcuni regolamenti comunali di polizia mortuaria prevedono, comunque, una procedura di “regolarizzazione” delle situazioni in cui non risultano formalizzate le concessioni cimiteriali, che può essere così sintetizzata:

  • fissazione di un termine entro il quale redigere il censimento e concludere la regolarizzazione delle concessioni in corso non perfezionate con apposito atto;
  • notifica agli interessati di apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine (generalmente non inferiore a 90 giorni), per farne richiesta;
  • presentazione della domanda di regolarizzazione con allegato originale della quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova dell’avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dal Servizio Finanziario;
  • rilascio di concessione in sanatoria con decorrenza dalla data di pagamento del canone o da altro evento;
  • nel caso di mancato pagamento della concessione, applicazione della tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza della concessione medesima dalla data della effettiva occupazione dei loculi.

 

Si suggerisce di proporre una modifica regolamentare che tratti questi casi in sanatoria e di attendere la sua approvazione da parte del consiglio comunale; in casi di estrema urgenza o necessità, si potrebbe ipotizzare l’adozione di una delibera di giunta comunale che dia indirizzo agli uffici di predisporre la bozza di modifica del regolamento comunale e di approvare, nelle more, i criteri sopra indicati e che dovranno essere trasposti nel contenuto del nuovo regolamento comunale.

 

Dott. Pietro Cucumile 09/05/2018

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