Richiesta di residenza in immobile con ordinanza di inagibilità e inabitabilità

Risposta al quesito del Dott. Agostino Pasquini

Quesiti
di Pasquini Agostino
10 Maggio 2018

Si è presentato allo sportello un cittadino presentando richiesta di residenza nel nostro Comune, a seguito di acquisto di un immobile, lo stesso però già prima del suo acquisto era stato dichiarato tramite ordinanza inagibile e inabitabile. Ad oggi sentito l'Ufficio Tecnico ha confermato ancora in essere tale ordinanza e che potrà essere revocata solo a seguito dell'effettuazione di lavori di consolidamento per rendere lo stabile agibile.

Vista la situazione devo rispondere al cittadino che la sua pratica non può essere accolta fino a che non sia revocata l'ordinanza di inagibilità e inabitabiltà?

 

Risposta

La norma che rende nulla l’iscrizione anagrafica non riguarda l’inagibilità dell’immobile, ma l’occupazione abusiva.

Se cioè il cittadino pur dimorando abitualmente in un alloggio lo ha occupato abusivamente, anche se l’alloggio è perfetto, da un punto di vista urbanistico, non può avere la residenza a quell’indirizzo.

Qui se ho ben capito il quesito, la persona abita in un alloggio nella sua disponibilità, ma inagibile; quindi non ha occupato la casa di qualcuno che non vuole.

Detto questo, da un punto di vista anagrafico, la situazione è simile a quella di una persona che abita in una grotta o in una villa costruita abusivamente sulla spiaggia, dove non potrà mai avere né l’agibilità statica né tantomeno l’abitabilità.

Ora il problema però va un po’ spostato e bisogna farsi una serie di domande:

  1. La casa inagibile è di proprietà della persona in oggetto ?
  2. La persona dimora abitualmente (dorme, mangia, usa i servizi, porta gli amici ecc.) in questa abitazione ?
  3. Se l’ordinanza ha reso inagibile la casa, il fatto che qualcuno vi possa entrare è tollerato perché in realtà il problema è solo formale ?

Se le tre domande hanno come risposta tre “sì”, lei non potrà che dare la residenza, almeno fin quando qualcuno non “adempirà” allo sgombero della casa inagibile.

Se il sindaco (e/o l’ufficio tecnico) tollera che la casa sia abitata, nonostante la sua ordinanza, ovviamente il problema non può essere anagrafico, ma di fare attuare l’ordinanza e poi di respingere l’istanza.

Se infatti la persona non dimora abitualmente nella casa, la residenza non potrà essere riconosciuta a quell’indirizzo, per mancanza dell’elemento oggettivo della dimora abituale, base della residenza anagrafica.

Se infine siete un comune alluvionato o terremotato e l’acquisto della casa ha come finalità quella di ottenere delle agevolazioni fiscali o dei contributi per la sua ricostruzione, con il presupposto che la stessa sia casa di abitazione, dovrà sentire con il commissariato per la ricostruzione e vedere se ci sono delle norme speciali a tutela del caso in questione, al fine di evitare comportamenti “truffaldini” che potrebbero sfociare anche in qualche figura di reato.

 

Dr. Agostino Pasquini              09/05/2018

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