Stabilizzazione professionisti al sud assunti da Agenzia per coesione, a supporto enti locali per 36 mesi
Risposta del Dott. Matteo Barbero
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiIl nostro ente ha effettuato una gara al di sotto di € 40.000 per i servizi di progettazione e direzione lavori, l'offerta è stata presentata come studio singolo e nell'offerta veniva dichiarato che successivamente sarebbe stato costituito un' ATI. Chiedo, è possibile, se lo studio presenta un documento sottoscritto dai vari professionisti con la ripartizione dei compensi, evitare la costituzione dell'ATI stipulata da un notaio o dal Segretario comunale?
L’art. 46, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016 consente l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria a professionisti in raggruppamenti temporanei e che l’art. 48, comma 11, del predetto decreto dispone che ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il successivo come 13 prevede che il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. Le ragioni della forma doverosa risiedono nelle conseguenze del mandato di cui ai commi 17,18 e 19 del medesimo articolo.
Pertanto, la costituzione di un raggruppamento temporaneo deve rispondere alle condizioni ed alle forme predette.
Dott. Eugenio De Carlo 09/05/2018
Risposta del Dott. Matteo Barbero
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: