Retrocessione colombaro ad uso deposito funebre di famiglia

Risposta al quesito del Dott. Pietro Cucumile

Quesiti
di Cucumile Pietro
10 Maggio 2018

L'attuale concessionario aveva sottoscritto qualche anno fa una concessione cimiteriale, registrata all'Agenzia Delle Entrate, avente ad oggetto due colombari ad uso tomba funebre di famiglia a n. due posti salma (la motivazione della denominazione nasce dal fatto che, dal punto di vista strutturale sono loculi, ma dal punto di vista giuridico, della durata e delle tariffe vengono equiparati alle tombe di famiglia. Nella delibera del bando di assegnazione che era stata predisposta, era stato, infatti, così specificato). Ad oggi, il concessionario, che ha utilizzato un colombaro per la tumulazione di una salma, ha manifestato l'intenzione di retrocedere l'altro che è ancora libero. Penso sia possibile, ma non ne sono sicura, ma, soprattutto, nel caso in cui sussista tale possibilità, occorre predisporre un atto integrativo al contratto di concessione esistente con contestuale comunicazione all'Agenzia Delle Entrate, oppure, essendo stata la concessione registrata per due colombari ad uso tomba di famiglia, non è possibile retrocedere il manufatto funebre?

Risposta

L’unico modo non mortis causa per poter variare la titolarità di una concessione cimiteriale è la retrocessione della stessa al Comune attraverso cui l’area de qua può rientrare d’imperio nella piena disponibilità dell’Amministrazione municipale che, a sua volta, potrà riassegnarla secondo le procedure previste dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

 

Dal canto suo, il Comune ha solo la facoltà e non l’obbligo di accettare la rinuncia alla concessione, sino, naturalmente, alla sua naturale scadenza, sempre che, quest’ultima, non sia a tempo indeterminato, e, quindi, stipulata prima dell’entrata in vigore il 10 febbraio 1976 del D.P.R. n° 803/1975; per quelle successive a tale data, la durata massima è, invece di 99 anni, salvo rinnovo, il quale, poi, si traduce in una nuova concessione avente per oggetto la stessa tomba. Tanto in estrema sintesi semplificatoria.

 

Per la formalizzazione della retrocessione di cui sopra trovano, in ogni caso, applicazione le norme di legge e di regolamento in materia di procedimento amministrativo e di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n° 445/2000.

 

Ciò detto si ritiene che il sistema di stipula dell’atto di concessione cimiteriale possa avvenire anche nella forma della “scrittura privata non autenticata”. A tal fine, si consideri che, ai sensi del d,P.R. n° 131/1986 e della risoluzione Ministero delle Finanze n° 128 del 17 luglio 1996, le concessioni demaniali, tanto se riferite a loculi che ad aree per la costruzione di tombe di famiglia, ricadono nell’ambito dell’art. 5 della tariffa, parte I allegata al D.P.R. n° 131/1986 e dell’art. 2 della tariffa parte II allegata al medesimo Decreto; inoltre, gli atti relativi alle concessioni cimiteriali redatti nella forma della scrittura privata non autenticata sono esclusi dall’obbligo di registrazione quando l’ammontare dell’imposta fissa risulta inferiore alla misura fissa vigente al momento della stipula, mentre se superiore sono soggetti a registrazione. Per gli atti di concessione cimiteriale redatti nella forma della scrittura privata non autenticata si potrà procedere con l’apposizione del visto del segretario comunale per l’iscrizione a repertorio e l’inserimento della clausola “soggetto a registrazione in caso d’uso”.

 

In conclusione, si ritiene che il Comune possa accettare la proposta di retrocessione di un colombaro, ben motivando nelle premesse del provvedimento da adottare in termini di utilità che ne avrebbe l’Ente, in quanto si tratta di un’offerta che corrisponde anche ad un canone di economicità dell’azione amministrativa, consentendo al Comune di poter riutilizzare alcune aree pubbliche; il tutto attraverso una modifica dell’originaria concessione cimiteriale, anche nella forma della “scrittura privata non autenticata”.

 

Dott. Pietro Cucumile 07/05/2018

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×