Approfondimento di Pietro Alessio Palumbo
Rinnovi CCNL dirigenti: ai Responsabili per la Prevenzione della Corruzione, quota massima della retribuzione di risultato.
Pietro Alessio Palumbo
L’Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso all’ARAN, l’atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale 2016-2018 relativo alla dirigenza. L’atto è stato emanato ai sensi degli artt. 41, commi 1 e 3, e 47, comma 1, del Decreto Legislativo n° 165 del 2001. In particolare il provvedimento intende fornire all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni le indicazioni alle quali la stessa deve attenersi
nell'ambito delle trattative in corso per il rinnovo contrattuale della dirigenza. L’ultimo periodo della Direttiva è dedicato al Responsabile della prevenzione della corruzione. Arriva finalmente una buona notizia per il personale incaricato di tale ruolo assai complesso e carico di incombenze. Si prospetta che qualora non venga costituto un apposito ufficio, il contratto possa prevedere, quale corrispettivo per le notevoli funzioni e le responsabilità assunte e connesse all'incarico aggiuntivo, che al Responsabile per la prevenzione della corruzione di cui alla Legge n. 190 del 2012, sia corrisposta, previa valutazione, la quota massima della retribuzione di risultato. Come è noto, le amministrazioni, compatibilmente con il disposto della clausola di invarianza prevista dall’art. 2 della Legge n°190 del 2012 (per cui dall’applicazione della stessa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma ex adverso, devono essere utilizzate le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili) devono assicurare al responsabile adeguato supporto umano, strumentale e finanziario in considerazione della delicatezza del compito organizzativo e di raccordo di cui è caricato. Il Responsabile può avvalersi dunque, di una struttura composta da una o più unità, con funzioni di supporto, alla quale può attribuire responsabilità procedimentali. Per tali finalità qualora si manifestasse l’oggettiva necessità di un supporto allo stesso, di particolari ed elevate professionalità, le stesse devono essere destinatarie di una speciale e costante formazione ad hoc. Proprio al tema focale della formazione continua è dedicato un altro passaggio fondamentale della direttiva in commento. A tale riguardo il CCNL dovrà prevedere la formazione permanente dei dirigenti con la definizione di un debito (obbligo) formativo annuale espresso in ore, non solo con riferimento alle competenze tecniche (aggiornamento) ma anche a quelle organizzative e manageriali, chiarendo anche le modalità del relativo adempimento. In merito va ricordato che la sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti, con la deliberazione n° 276/2013, ha affermato che la formazione per tutto il personale in servizio, in materia di anticorruzione, come richiamata già dal Piano Nazionale Anticorruzione, stante l'obbligatorietà annuale del suo svolgimento e l’assenza di discrezionalità circa l’autorizzazione della spesa relativa, è da considerarsi fuori dell’ambito applicativo di cui al comma 13 dell’art. 6 del D.L.78/2010, cioè fuori dai limiti alle spese di formazione introdotti.
8 maggio 2018