Retribuzione segretario di prima nomina in convenzione fascia, Enti superiori a 3.000 ma inferiori a 5.000 abitanti
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiÈ possibile conferire mansioni superiori ai sensi dell’art. 8 comma 2 lett. B) del ccnl 14/09/2000 e l’art. 52 comma 2 lett.b) del D.Lgs n. 165/2001 ad un dipendente comunale di Categoria C5 in sostituzione di un altro dipendente di categoria D1 in COMANDO presso altra amministrazione con diritto alla conservazione del posto?
Posto che l’art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 stabilisce che per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
Tanto posto, considerato che il comando costituisce un utilizzo funzionale di un dipendente da parte di un ente diverso da quello presso cui lo stesso è incardinato e conserva il posto, si ritiene che le mansioni superiori possano essere conferite nel caso sub lettera b).
Tuttavia, il conferimento delle mansioni superiori non deve costituire un abuso dell’istituto atteso che il collocamento nella posizione di comando va considerato un istituto di carattere eccezionale. Infatti, la possibilità di disporre il comando di un impiegato presso altra Amministrazione statale o presso enti pubblici, è prevista nell’interesse dell’Amministrazione, la quale deve ricorrervi in via eccezionale e di fronte ad esigenze che ne giustifichino l’adozione. Tali esigenze temporanee ed eccezionali giustificano la concessione al dipendente della medesima posizione giuridica, malgrado la modificazione che si produce nell’espletamento della prestazione del servizio, nonché l’onere della spesa a carico dell’Amministrazione di appartenenza.
Pertanto, si ritiene che le mansioni superiori possano essere conferite per un tempo strettamente limitato alle scelte organizzate a trovare altra soluzione al comando autorizzato.
Dott. Eugenio De Carlo 07/05/2018
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
presentata dal dott. Giustino Goduti
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