DOMANDA:
Un dipendente del nostro comune ha perso ben 2 cause intentate contro l'Ente in materia di turnazione non dovuta: la prima in 1° grado e la 2^ in appello. Il Comune per queste cause ha affrontato ingenti spese legali a fronte di una tentata appropriazione indebita di danaro pubblico, nello specifico di una parte di indennità di turnazione non dovuta.
Qual è la procedura da seguire per un eventuale procedimento disciplinare? la sottoscritta Responsabile ha il dovere di adottare un provvedimento in merito.
Qual è la sanzione disciplinare da comminare in questi casi? e quali provvedimenti è necessario adottare per recuperare i fondi spesi per la difesa dell'Ente?
RISPOSTA:
La richiesta di attivazione di un procedimento disciplinare perché il dipendente ha attivato due cause contro l’Ente appare priva di fondamenti giuridici, potendosi prestare – qualora attivato – ad essere equiparato a forme di ritorsione solo per aver rivendicato un proprio diritto (ancorché l’interessato abbia perso in due gradi di giudizio).
Il procedimento può essere attivato se ricorrono i presupposti di legge e contrattuali (articolo 3 CCNL 11 aprile 2008). Anche in presenza di questi elementi, l’attivazione del procedimento doveva essere tempestivo e comunque prima che fosse intentata la causa e non a seguito della soccombenza delle cause stesse (salvo che i termini siano ancora in corso e quindi sia possibile una contestazione, comunque slegata dalla causa stessa).
In merito alle spese sostenute, se i giudici – dei due gradi di giudizio – hanno compensato le spese tra le parti (senza addebito alla parte soccombente) non c’è possibilità di rivalsa. Se nei dispositivi, nulla viene detto in merito, non appare possibile attivare la rivalsa.
La competenza in tema di procedimento disciplinare, per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo (cfr. art. 55-bis D.Lgs. 165/2001). Le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale è di spettanza dell’ufficio individuato da ciascuna amministrazione in base al proprio ordinamento.
INPS – 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Corte di cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 13620 - 21 maggio 2025
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - 4 giugno 2025
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