Emendamenti dei consiglieri di minoranza alle proposte di variazione al bilancio di previsione
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta al quesito del Dott. Marco Allegretti
QuesitiA ottobre è stata fatta una variazione di bilancio e messe delle risorse su un capitolo già esistente che era attinente alla spesa da sostenere ( capitolo riclassificato con il 118 e a questo punto diciamo riclassificato male) a dicembre mi sono accorta che la classificazione non andava bene e ho modificato il codice di bilancio senza fare variazione - nel frattempo era già stato approvato in data 20 dicembre il bilancio 2018 e in questo capitolo non c’era nessun impegno ma poi a marzo è stata fatta una variazione di esigibilità su questo capitolo quindi sul consuntivo ho la codifica corretta ed ho già approvato la bozza in Giunta mentre in Consiglio ancora no.
Nel bilancio di previsione invece c’è una codifica diversa, nel bilancio gestione corrente avrei messo il codice giusto come da consuntivo. Cosa devo fare ora? Come posso sistemare?
Non avendo provveduto ad approvare apposita variazione di bilancio, da un punto di vista “ufficiale” è come se il capitolo non fosse mai stato ricodificato per l’anno 2017. Diverso è per il 2018, sul quale a questo punto non risulta necessario agire.
Per sanare la posizione sul 2017 è possibile procedere (se vengono rispettate le caratteristiche sotto dettagliate) all’interno del riaccertamento ordinario dei residui. Il principio contabile applicato 4/2 sul punto prevede:
9.1. La gestione dei residui.
In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:
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La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:
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Il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente classificati in bilancio.
Se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori un’entrata o una spesa è stata erroneamente classificata in bilancio, è necessario procedere ad una loro riclassificazione.
In tali casi, se la reimputazione avviene nell’ambito del medesimo titolo di bilancio (per i residui attivi e per i residui passivi), o tra le missioni ed programmi di bilancio (per i residui passivi), è possibile attribuire al residuo la corretta classificazione di bilancio, attraverso una rettifica in aumento e una in diminuzione dei residui, a condizione che il totale dei residui per titolo di bilancio non risulti variato.
Con particolare riferimento ai residui passivi, le procedure informatiche consentono la rettifica in aumento dei residui passivi solo se di importo corrispondente ad una riduzione di residui passivi effettuata nell’ambito del medesimo titolo di bilancio.
La reimputazione di un residuo passivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito richiede la rideterminazione delle relative coperture, che possono non essere quelle inizialmente previste. In tali casi, la reimputazione di un residuo passivo è equiparata al riconoscimento formale di un maggiore debito dell’amministrazione cui corrisponde un minore debito relativo ad un altro titolo di bilancio, ed è attuata attraverso la registrazione di un nuovo impegno imputato alla competenza dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce, previa individuazione della relativa copertura e la definitiva eliminazione dell’impegno erroneamente classificato dalle scritture e dai documenti di bilancio. La procedura amministrativa da seguire è quella tipica del riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio.
La reimputazione di un residuo attivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito è attuato attraverso una rettifica in aumento ed una corrispondete riduzione dei residui attivi, e non mediante accertamento di nuovi crediti di competenza dell’esercizio.
Da un punto di vista operativo il medesimo punto 9.1 del Principio Contabile Applicato 4/2 prevede:
In caso di una revisione o aggiornamento della classificazione di bilancio, le necessarie re imputazioni dei residui sono effettuate attribuendo la nuova codifica ai residui iniziali dell’esercizio da cui decorre l’applicazione della nuova codifica e non ai residui finali dell’esercizio precedente, operando un riaccertamento dei residui in sede di rendiconto dell’esercizio precedente.
Conseguentemente, l’articolazione dei residui iniziali dell’esercizio di adozione della nuova codifica, non potrà corrispondere all’articolazione dei residui finali dell’esercizio precedente, salvo il totale generale. La differenze tra la nuova e la vecchia articolazione dei residui è spiegata attraverso una matrice di correlazione predisposta dall’ente.
Dott. Marco Allegretti 03/05/2018
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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Agenzia delle Entrate – Circolare 29 maggio 2025, n. 6/E
Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa 29 maggio 2025
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