Comporta danno erariale la costituzione a fine anno del fondo delle risorse decentrate, e in particolare la parte connessa agli incentivi per il risultato dei dipendenti

Approfondimento di Luigi Oliveri

Servizi Comunali Responsabilità amministrativa
di Oliveri Luigi
21 Maggio 2018

Approfondimento di Luigi Oliveri                                                                     

Comporta danno erariale la costituzione a fine anno del fondo delle risorse decentrate, e in particolare la parte connessa agli incentivi per il risultato dei dipendenti

 

Luigi Oliveri

 

La sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Campania 27 aprile 2018, n. 137, ripropone in tutta la sua gravità il disallineamento molto rilevante tra, da una parte, le posizioni delle sezioni regionali di controllo della stessa magistratura contabile e le sezioni giudicanti, in merito alle modalità da rispettare per la legittima erogazione dei premi di risultato.

Le sezioni regionali di controllo si limitano ad una lettura piuttosto formale dei principi contabili fissati dall’allegato 4/2, punto 5.2 al d.lgs 118/2011, sulla base della quale nella sostanza non vi sono problemi – di natura contabile – se nell’anno di riferimento non intervenga la stipulazione del contratto decentrato, ma quanto meno sia formalmente costituito il fondo per la contrattazione decentrata. Tale interpretazione apre alla possibilità che il fondo possa essere costituito senza particolari scadenze che non sia la fine dell’anno finanziario di riferimento e che la sottoscrizione del contratto possa avvenire senza ripercussioni anche l’anno dopo.

La visione delle sezioni giurisdizionali è molto diversa. Non basta, secondo le decisioni giurisdizionali, l’esecuzione formale degli adempimenti: sono decisivi, invece, sia la tempistica, sia il merito, i contenuti, della contrattazione decentrata.

Con riferimento proprio ai tempi, la sentenza della Sezione Campania 137/2018, ricordando gli spunti essenziali della giurisprudenza contabile, evidenzia che “i contratti decentrati non possono prevedere criteri di ripartizione della parte variabile del fondo destinata alla incentivazione del personale a gestione ormai scaduta”.

Nel caso esaminato, i giudici contabili hanno stigmatizzato il fatto che la deliberazione formale di costituzione del fondo fosse stata adottata solo nell’ottobre dell’anno di riferimento (era il 2010), quando nella sostanza i progetti di miglioramento, fonti dell’assegnazione del premio di risultato, erano già stati in gran parte conseguiti, venendo a mancare proprio la programmazione finalizzata a spingere i dipendenti ad attività meritevoli di una valutazione positiva a consuntivo.

L’indicazione indiretta è chiara: la determinazione del fondo va fatta all’inizio dell’anno, perché occorre da subito avviare la gestione operativa rivolta al conseguimento degli obiettivi ai quali si subordina l’erogazione dei premi di produttività

La sentenza, inoltre, si segnala perché censura altri due tipici problemi della contrattazione collettiva, riguardanti entrambi il merito o la qualità dei progetti incentivanti.

Il primo consiste nell’erronea identificazione dei progetti in attività da svolgere al di fuori dell’orario di lavoro ordinario; il secondo, nell’assenza di parametri per valutare il miglioramento qualitativo richiesto alle strutture ed ai dipendenti.

La sentenza, quindi, ha ritenuto dannoso il comportamento della giunta comunale, del segretario/direttore e dei dirigenti, che hanno costituito tardivamente il fondo ed approvato progetti privi di obiettivi di miglioramento rilevabili e misurabili, sostanzialmente ridotti a mere attività d’ufficio del tutto ordinare, svolte però non in orario d’ufficio, che hanno finito per essere remunerate eccessivamente, perché pagate con premi di risultato invece che mediante il corretto strumento della maggiorazione per orario straordinario.

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