Spesometro - Fatture emesse

Quesiti
di Cuzzola Vincenzo
04 Settembre 2017

DOMANDA:

Consulenza/chiarimento normativo - IVA/Spesometro.

Per un servizio avente rilevanza commerciale ai fini IVA (farmacia comunale), in qualche caso si verifica che qualche cliente avente natura giuridica (ditte), si recano in farmacia comunale, acquistano la merce con scontrino fiscale pagando il corrispettivo, poi però ci chiedono anche l'emissione di fattura affinché possano contabilizzarla e portare in detrazione l'imposta e registrare l'acquisto tra i propri costi.

A fronte di ciò, ai fini IVA, noi registriamo esclusivamente il totale corrispettivi senza procedere all'inserimento della fattura, altrimenti si verificherebbe una duplicazione dell'imposta; ai fini dello spesometro è però sorto il dubbio se tali fatture debbano essere o meno comunicate (ci si è posto il dubbio/interrogativo che, nell'invio del proprio spesometro, fra le proprie fatture di acquisto, il cliente comunicherà anche quella emessa dal nostro Ente e, in caso di controllo incrociato senza che noi la inserissimo nel nostro spesometro, l'Agenzia Entrate potrebbe rilevare una sorta di "incongruenza").

Visti i dubbi ed incertezze sopra esposti, si chiede un parere/consulenza normativa finalizzata a comprendere se tali fatture debbano essere o meno inserite, ovviamente esclusivamente ai fini dello spesometro.

Inoltre, sempre ai fini dello spesometro, le fatture sia di acquisto che eventuali di vendita, rientranti esclusivamente nell'ambito ISTITUZIONALE e che non transitano attraverso lo SDI, vanno inserite o meno nel file?  

Risposta

RISPOSTA:

Nella comunicazione devono essere indicati i dati di tutte le fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione, compresi i dati relativi alle loro variazioni.

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione:

• i documenti diversi dalle fatture, quali ad esempio scontrini, schede carburanti, ricevute fiscali, non sono oggetto di comunicazione;

• le fatture trasmesse mediante il sistema di interscambio (Sdl), poiché tramite questo sistema l'Agenzia delle Entrate è già in possesso dei contenuti delle fatture.

Rientrano nell'obbligo di comunicazione:

• le operazioni non rilevanti Iva per mancanza del requisito di territorialità (artt. 7 e ss. del DPR 633/72);

• le fatture di importo inferiore a 300 Euro per le quali è prevista la facoltà di registrazione tramite documento riepilogativo, indipendentemente dalla modalità di registrazione;

le fatture emesse e annotate (o da annotare) del registro dei corrispettivi;

• le fatture ricevute dai soggetti che si avvalgono dei regimi agevolati forfetario/minimi, che non evidenziano l'Iva in fattura.

In merito alla fatture di acquisto, con l’introduzione della fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione, vige l’obbligo di presentare allo stesso documento in formato elettronico poiché il cartaceo non è più ammesso. Difatti, gli enti locali, essendo destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica, sono esonerate dalla trasmissione delle fatture di acquisto: “Le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome, sono esonerate dall’obbligo di invio dei dati delle fatture ricevute. L’esonero è conseguenza dell’obbligo di invio, verso i predetti enti, delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 244/2007: i dati delle predette fatture, infatti, verranno automaticamente acquisiti dall’Agenzia delle entrate al momento del passaggio delle stesse attraverso il Sistema di Interscambio. Resta invece obbligatorio, anche per tali enti, l’invio dei dati delle fatture, e delle relative note di variazione, emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni che non siano state trasmesse tramite il Sistema di Interscambio” (Circolare 1/E del Febbraio 2017).

Eventuali fatture emesse, invece, vanno comunicate. 

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