Posizione assicurativa dipendente e sospensione cautelare procedimento penale, con sentenza di assoluzione
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
La sanzione pecuniaria prevista dal secondo comma dell’art. 34 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 per gli interventi in parziale difformità dal titolo edilizio deroga alla regola generale della demolizione negli illeciti edilizi prevista dal primo comma: è perciò applicabile solo quando sia «oggettivamente impossibile» procedere alla demolizione delle parti difformi senza incidere, per le sue conseguenze materiali, sulla stabilità dell’intero edificio.
vedi allegato
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Ministero dell’Interno - Pubblicazione n.4 - Referendum popolari - Ed.2025
Ministero dell’Interno - Circolare DAIT n. 51 del 20 maggio 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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