Non scatta più la sanzione per chi non ricorda chi guidava l’auto

Approfondimento di Marco Massavelli

Servizi Comunali Codice della strada
di Massavelli Marco
23 Maggio 2018

Approfondimento di Marco Massavelli                                                                     

Non scatta più la sanzione per chi non ricorda chi guidava l’auto

 

Marco Massavelli

 

 

Interessante intervento della Corte di Cassazione, in tema di sanzione di mancata comunicazione dei dati del conducente.

Nella lettura della sentenza n. 9555, del 18 aprile scorso, si devono tenere in considerazione alcuni fattori interpretativi: il tempo trascorso tra la commessa violazione e la notifica del verbale di accertamento, e il precedente orientamento per il quale il proprietario di un veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti della P.A. è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali affida la conduzione e, di conseguenza, a comunicare tale identità all'autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare un'infrazione amministrativa.

Tale orientamento è stato meglio precisato alla luce di quanto e affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 165/2008, la cui portata, benchè anteriore a quella di deliberazione dell’orientamento succitato, non appare essere stata presa in esame in tutte le sue implicazioni.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 126-bis, codice della strada, occorre distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all'invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante deve essere vagliata dal giudice, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio, con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità. 

Questo per dire che, nel caso in cui sia trascorso un considerevole tempo tra la commessa violazione e la notifica del verbale, e il veicolo sia utilizzato dal proprietario e dai suoi familiari, in maniera indistinta, è legittimo non ricordarsi chi era alla guida al momento della violazione.

 

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