Scatta la responsabilità erariale per licenziamenti annullati dal giudice del lavoro a causa di errori procedurali che impediscono l’applicazione delle tutele procedurali previste dallo statuto dei lavoratori

Approfondimento di Luigi Oliveri

Servizi Comunali Responsabilità amministrativa
di Oliveri Luigi
16 Maggio 2018

Approfondimento di Luigi Oliveri                                                                           

Scatta la responsabilità erariale per licenziamenti annullati dal giudice del lavoro a causa di errori procedurali che impediscono l’applicazione delle tutele procedurali previste dallo statuto dei lavoratori.

Luigi Oliveri

 

La Corte dei conti Emilia Romagna, Sezione giurisdizionale, con la sentenza 26 marzo 2018, n. 72 ha giudicato responsabili per danno erariale gli amministratori dell’azienda casa dell’Emilia Romagna, condannati dal giudice del lavoro, sia in primo grado sia in appello, a risarcire il danno al direttore generale, licenziato, senza le garanzie procedurali disposte dall’articolo 7 dello statuto dei lavoratori.

In sostanza, gli amministratori hanno ritenuto di licenziare il direttore generale “ad nutum”, con effetto immediato e senza contraddittorio. I giudici del lavoro hanno conseguentemente rilevato l’illegittimità del licenziamento, sottolineando che anche qualora la risoluzione del rapporto di lavoro riguardi un dirigente per comportamenti suscettibili di fare venire meno la fiducia occorrono le garanzie procedurali previste dallo Statuto dei lavoratori. Conseguentemente, i giudici del lavoro hanno condannato gli amministratori dell’ente a risarcire il danno corrispondente alle mensilità retributive non pagate fino allo spirare del termine del contratto (che era a tempo determinato), con condanna anche alle spese di giudizio.

Secondo la Sezione Emilia Romagna, si è verificato il “danno indiretto” all’erario, consistente nel pagamento di retribuzioni senza controprestazione lavorativa e, dunque, inutile e dannosa per la finanza pubblica.

La Corte dei conti ha disposto la condanna degli amministratori dell’ente ritenendo sussistente la colpa grave, derivante dall’inescusabile superficialità con la quale sono pervenuti al provvedimento di licenziamento, senza applicare le garanzie procedurali, ciò che ha causato le pronunce del giudice del lavoro e la sequenza causale del danno.

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