Rebus mansioni superiori per i dipendenti di categoria C chiamati in via eccezionale a svolgere le funzioni di posizione organizzativa

Approfondimento di Luigi Oliveri

Servizi Comunali Inquadramento
di Oliveri Luigi
28 Maggio 2018

Approfondimento di Luigi Oliveri                                                                      

Rebus mansioni superiori per i dipendenti di categoria C chiamati in via eccezionale a svolgere le funzioni di posizione organizzativa.

Luigi Oliveri

 Il Ccnl del comparto Funzioni locali, ancora incagliato nell’iter procedurale, come è noto cerca di rimediare alla situazione nella quale versano molti comuni di piccole e medie dimensioni che pur avendo in dotazione organica funzionari di categoria D, destinatari in via esclusiva degli incarichi nell’area delle posizioni organizzativa, si trovano con scoperture totali o parziali di questi posti. IL Ccnl, dunque, permette di incaricare nelle funzioni di vertice organizzativo anche dipendenti di categoria C, previa verifica dell’impossibilità di assegnare incarichi ad interim ad altri funzionari di categoria D, e dimostrazione del possesso di capacità adeguate all’incarico, per una sola volta, in attesa che l’ente rimedi alle carenze organiche mediante concorsi o revisioni dell’organizzazione.

Il contratto dispone che il dipendente di categoria C in via eccezionale incaricato nell’area delle posizioni organizzative “ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione organizzativa nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell’art.18, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all’art.8 del CCNL del 14.9.2000”.

In particolare, il comma 6 dell’articolo 8 del Ccnl 14.9.2000 dispone che “Al dipendente di categoria C, assegnato a mansioni superiori della categoria D, possono essere conferite, ricorrendone le condizioni e nel rispetto dei criteri predefiniti dagli enti, gli incarichi di cui agli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999, con diritto alla percezione dei relativi compensi”.

Si crea tuttavia un cortocircuito interpretativo. Si deve comprendere se la norma dell’articolo 8 del contratto del 2000 venga disapplicata o meno. Le disposizioni del nuovo Ccnl e di quello del 2000 appaiono effettivamente incompatibili. Infatti le “code contrattuali” di 18 anni fa connettevano l’attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa all’assegnazione di mansioni superiori al dipendente di categoria C. Il che, nella preintesa viene negato. Per altro, il nuovo Ccnl stacca completamente la possibilità di incaricare come posizioni organizzative i dipendenti di categoria C dalla previa assegnazione di mansioni superiori e deroga totalmente a tale disciplina, visto che consente di assegnare gli incarichi di vertice per periodi di almeno 3 anni, la durata minima degli incarichi di posizione organizzativa.

Si pone, comunque, il problema della retribuzione di posizione da assegnare ai dipendenti di categoria C assurti a posizioni organizzativa. Spetta loro la retribuzione di un dipendente di categoria D fino al massimo di 16.000 euro l’anno, o di un dipendente di categoria C, fino ad un massimo di 9.500 euro l’anno?

Ragioni di contenimento della finanza pubblica portano a ritenere corretta la seconda soluzione. Tuttavia, il Ccnl vieta di assegnare al dipendente lo stipendio tabella delle categorie D, impedendo l’assegnazione delle mansioni superiori, ma nulla dice in merito alla retribuzione di posizione come posizione organizzativa: e occorre sottolineare che il dipendente di categoria C incaricato come vertice va comunque a svolgere funzioni che nella dotazione organica sono ascritte ad una categoria di inquadramento superiore.

 

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