Corretta interpretazione del principio dell’invarianza finanziaria

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la regione Umbria – Delibera 23 aprile 2018, n. 59

Servizi Comunali Bilancio
di Redazione: Galli Gianluca
27 Aprile 2018

MASSIMA

Il “diritto” al rimborso alle spese legali, in base alle disposizioni dell’art. 86, comma 5, TUEL, è condizionato dalla relativa appostazione di bilancio, la quale a sua volta  non deve porsi in contrasto con il principio di “invarianza finanziaria”, nei sensi dianzi indicati. In questa ottica, il limite di riferimento non è legato all’ “importo massimo del singolo rimborso” (da contenere comunque nei parametri di cui all’art. 13, comma 6, della l. 31/12/2012, n. 247), ma a ciò che “è consentito complessivamente stanziare ed impegnare” senza ledere la predetta “invarianza finanziaria” (v. Sez. Reg. Contr. Basilicata n. 42/2016 e n. successive analoghe pronunce)

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