Risposta al quesito del Dott. Marco Allegretti
QuesitiIn quale percentuale gli oneri di urbanizzazione possono essere destinati alle spese correnti?
Quali sono le spese correnti alle quali è possibile destinare gli oneri di urbanizzazione?
Si chiedono degli esempi pratici per capire a cosa si riferisce la norma quando elenca le
spese correnti alle quali destinare gli oneri di urbanizzazione.
Ai sensi dell’art. 1 comma 460 della Legge di Bilancio 2017:
460. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.
Ciò premesso, non esiste una percentuale massima di destinazione degli oneri alle spese correnti come in passato: essa potrebbe essere anche il 100% ma solo per le tipologie di spesa previste.
Nello specifico le uniche spese correnti previste sono:
Tutte le altre tipologie di spese previste sono riconducibili a spese di investimento.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 4 della legge 847/64 sono “opere di urbanizzazione primaria”:
Sono invece “opere di urbanizzazione secondaria”:
23/04/2018 Dott. Marco Allegretti
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Consiglio di Stato, Sezione IV – Sentenza 7 aprile 2025, n. 2950
INPS – Messaggio 17 marzo 2025, n. 940
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