Possibilità di riportare a residui spesa precedentemente riportata nel fondo pluriennale vincolato

Risposta al quesito del Dott. Marco Allegretti

Quesiti
di Allegretti Marco
26 Aprile 2018

Questo Ente, nell’esercizio finanziario 2016, ha reimputato tra le spese del fondo pluriennale vincolato un importo in conto capitale relativo a risorse destinate ad interventi per ricostruzione e/o riparazione del patrimonio edilizio privato post sisma del 31.10.2002. La precitata spesa, non essendo stata liquidata nell’e.f. 2016 è stata re imputata nell’e.f. 2017 . A marzo 2018, non essendo stata liquidata nel 2017 perché l’Ufficio sisma ha ritenuto di non procedere alla relativa liquidazione, la Regione Puglia-Sezione Lavori Pubblici ha inoltrato richiesta di restituzione. L’Ufficio competente ha adottato specifica determinazione per la restituzione dell’importo precedentemente reimputato. A seguito di quanto sopra riportato, si chiede quanto segue: l'Ufficio di Ragioneria può riportare nell’e.f. 2018 la somma da restituire in conto residui ed emettere mandato di pagamento? Oppure dovrà reimputare la spesa nel fondo pluriennale vincolato ed attendere l’approvazione di tutti gli atti ( riaccertamento ordinario dei residui, rendiconto e variazione al bilancio 2018) per poter emettere mandato di pagamento? E' opportuno precisare che il programma di contabilità, trattandosi di una spesa precedentemente impegnata, l'ha riportata automaticamente nell'e.f. 2018 come residuo passivo.

E' corretta tale procedura?

Risposta

Essendo venuta meno l’obbligazione giuridica per cui era stato predisposto l’impegno si ritiene necessario procedere alla cancellazione dell’impegno in fase di riaccertamento ordinario dei residui creando conseguentemente avanzo vincolato.

 

Tale avanzo potrà essere destinato poi al rimborso alla regione ai sensi dell’art. 187 del TUEL.

 

In particolare si evidenziano le seguenti previsioni del citato articolo:

 

...

 

3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalita' cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a se' stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione e' consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attivita' soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalita' individuate al comma 3-quinquies.

 

...

 

3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilita' o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.

 

23/04/2018               Dott. Marco Allegretti

 

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