Regolamenti a rilevanza esterna e interna e approvazione nuovo regolamento di polizia locale
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiNegli anni ’90 è stato approvato dal Consiglio comunale un regolamento per la concessione di benefici economici e contributi ad Enti, associazioni e comitati per lo svolgimento di attività. Questo regolamento opera in relazione a quanto previsto dalla legge 241/1990 e in particolare dell’art. 12 e prevede che la Giunta comunale adotti: le iniziative più idonee per far conoscere tale regolamento, la tempistica entro la quale i soggetti possono presentare le domande (i tempi sono definiti “perentori”) che risulta di giorni 90 entro l’adozione del bilancio ed ulteriori indicazioni. Inoltre il regolamento riporta anche dei modelli di “istanza”; che non vengono citati all’interno del regolamento quali fac simile da utilizzare. L’amministrazione, con una deliberazione di Giunta, ha chiesto al responsabile di predisporre un apposito avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’eventuale concessione di contributi, senza specificare null’altro (tempistica etc.). Si tenga conto che il bilancio di previsione è stato approvato solo dalla Giunta e non dal Consiglio comunale. E ha chiesto inoltre di utilizzare un fac simile diverso rispetto a quello allegato al regolamento vigente.
Si chiede pertanto se è possibile derogare ai termini previsti dal regolamento del consiglio con tali indicazioni sommarie da parte della giunta; e se i fac simile istanza siano da considerarsi solo (e appunto) “modelli” in quanto i soggetti possono presentare il modello che prediligono riportando però tutte le informazioni previste dal regolamento.
La competenza in materia regolamentare, anche in tema di contributi, sussidi ecc., è del consiglio comunale ai sensi dell’art.42 TUEL. Come noto, si tratta di competenza tassativa, per cui la giunta può avere solo un ruolo meramente esecutivo di disposizioni approvate dal Consiglio comunale, nei limiti delle proprie competenze atteso che le attività gestionali sono di regola dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 107 TUEL.
La concessione dei contributi pubblici secondo il procedimento tratteggiato solo a larghe linee dall’articolo 12 della legge 241/1990 è correttamente inquadrata dalla giurisprudenza maggioritaria come attività puramente gestionale (cfr. ad es. Tar Sicilia-Catania Sezione II, 17 giugno 2005, n. 1032) che si deve esplicare nell’ambito delle regole stabilite dalla apposita disciplina regolamentare e nell’ambito delle assegnazioni di peg nonché in conformità al DUP.
Ovviamente, la violazione dell’assetto delle competenze anzidetto, potrà compertare eventuali impugnazioni e/o segnalazioni all’Autorità giurisdizionale da parte di coloro che non dovessero accedere a beneficio rispetto ad altri, al di là di eventuali conflitti interni agli organi dell’ente e polemiche politico-amministrative.
Quanto al modello proposto, se non è previsto il relativo uso come obbligatorio, potranno essere ammesse domande anche mediante altri modelli purchè rispettino tempi e completezza informativa richiesta. In ogni caso, si rammenta che la legge n. 241/1990 prevede il soccorso istruttorio da parte del responsbaile del procedimento (v. art. 6 legge citata : In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali).
In questo contesto, l’art. 12 della L. 241/1990 nel testo vigente prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddetti deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui sopra.
Inoltre, gli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 dispongono che :
Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
In particolare, lLe pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.
La pubblicazione predetta costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.
La pubblicazione comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
Le informazioni suddette sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.
Dott. Eugenio De Carlo 23/04/2018
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 13 giugno 2025
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
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