Gas naturale: nuova gara per completare l’offerta Consip alle PA
CONSIP – 28 febbraio 2023
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiLe linee guida n. 4/2016 dell'ANAC al punto 4.2.2. riportano che, per affidamenti inferiori a 5.000,00, è resa apposita autodichiarazione "anche" secondo il D.G.U.E. Nel paragrafo successivo, per importi maggiori di 5. 000,00, manca la parola "anche" lasciano intendere che è obbligatorio il D.G.U.E. Il parere del C.d.S. - Commissione speciale n. 361/2018 sembra indichi, per il punto 4.2. delle linee guida (quindi tutti i casi), sempre il D.G.U.E.. Quindi la domanda è: è sempre obbligatorio il D.G.U.E. o per affidamenti inferiori a 5.000,00 si possono usare altri modelli di autodichiarazione?
Le linee guida Anac n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, ribadiscono al par. 4.2.2.:
Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell’affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.
Dott. Eugenio De Carlo 20/04/2018
CONSIP – 28 febbraio 2023
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