Incarichi retribuiti a personale in quiescenza già appartenente ai ruoli della medesima amministrazione.
Corte dei Conti, Sezione delle autonomie – Delibera 26 luglio 2022, n. 14
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiEnte inferiore ai 5 mila abitanti, si chiede se è possibile conferire un incarico come ufficio di staff del Sindaco, a ex Sindaco cessato dall'incarico da meno di un anno.
Si ritiene che l’ipotesi non rientri nel divieto di cui all’art. 7 comma 2 del d.lgs. n. 39/2013 (coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico), in quanto gli incarichi dirigenziali esterni (ammesso che le funzioni di staff, senza poteri gestionali possono rientrare nella definizione della normativa in materia, atteso che l’art. 2 fa riferimento all’art. 110 comma 2 TUEL e non all’art. 90 TUEL) sono vietati solo nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.
Dr. Eugenio De Carlo 19/04/2018
Corte dei Conti, Sezione delle autonomie – Delibera 26 luglio 2022, n. 14
Corte dei Conti, Sezione delle autonomie – Delibera 26 luglio 2022, n. 14
Corte dei Conti, Sezione delle autonomie – Delibera 7 marzo 2022, n. 5
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