Risposta al quesito del Dott. Alessandro Rizzo
QuesitiLeggendo l'allegato della delibera ANAC 1310/2016 mi accorgo che per le sotto-sezioni di 2 livello Provvedimenti dirigenti e Provvedimenti organi indirizzo politico, (all'art.23 del Dlgs 33/2013), nei contenuti dell'obbligo c'e' scritto che per i provvedimenti relativi a: "Scelta del contraente per l'affidamento di lavori forniture e servizi" dovrebbe essere inserito un link alla sezione "bandi di gara e contratti". Le domande sono: il link deve essere inserito all'interno del singolo provvedimento o nella sotto-sezione?
Se deve inserire il link all'intera sezione Bandi di gara e contratti, oppure al singolo atto/cig pubblicato in Bandi di gara e contratti?
L’art. 23 del Decreto Trasparenza stabilisce che “1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: [...]; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis.”
L’assolvimento di tale obbligo prevede quindi la pubblicazione di un elenco dei provvedimenti con cadenza semestrale e, nell’all. 1 alla delibera n. 1310/2016 di ANAC, quest’ultima specifica che si tratta di un “Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti")”.
Quando vengono in rilievo tali modalità di pubblicazione (ossia mediante link ipertestuale che rimanda ad altre parte della sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale), rileva quanto disposto dall’art. 9, secondo periodo, del Decreto Trasparenza, secondo cui “Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6.”. Tale articolo 6 stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualita' delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrita', il costante aggiornamento, la completezza, la tempestivita', la semplicita' di consultazione, la comprensibilita', l'omogeneita', la facile accessibilita', nonche' la conformita' ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilita' secondo quanto previsto dall'articolo 7. 2. L'esigenza di assicurare adeguata qualita' delle informazioni diffuse non puo', in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.”.
Alla luce delle indicazioni e delle disposizioni sopra richiamate (che si riferiscono alla “sezione del sito” e non al singolo atto), si deve ritenere che il link nella sezione “provvedimenti” debba ricollegare alla sotto-sezione “bandi di gara e contratti” nella parte in cui sono pubblicati i provvedimenti in questione, considerato che gli stessi sono già oggetto di obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art. 37 del Decreto Trasparenza.
Dott. Alessandro Rizzo 16/04/2018
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