Una volta utilizzata la graduatoria, il dipendente ha stipulato con l’ente un contratto a tempo determinato per una durata di tre mesi.
A scadenza, con lo stesso dipendente è stato stipulato un nuovo contratto per altri tre mesi.
In applicazione dell’art. 60, c. 2, CCNL 16.11.2022:
“2. I contratti a termine hanno la durata massima di trentasei mesi e tra un contratto e quello successivo è previsto un intervallo di almeno dieci giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, fermo restando quanto previsto per le attività stagionali.”
Posto quindi che tra un contratto e l’altro deve comunque trascorrere un periodo di almeno dieci giorni (per contratti fino a 6 mesi) e di almeno venti giorni (per contratti di durata superiore a 6 mesi), l’ente può stipulare con lo stesso lavoratore uno o più contratti fino a una durata complessiva di trentasei mesi.
La normativa di riferimento è, appunto, l’art. 60, c. 2, CCNL 16.11.2022.
11 luglio 2025
Dott. Massimo Monteverdi
Parole chiave: proroga, contratto, tempo determinato, dipendente, assunzione, graduatoria
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8667, sintomo n. QP8749