Lavoro in turnazione e cambio di orario

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
28 Luglio 2025

L’Ente richiede al Comandante Polizia Locale di modificare l'orario di lavoro postmeridiano dal turno 14.00/20.00 al turno 16.00/22.00, lasciando scoperte, con Comando chiuso, le ore 14.00-16.00 considerando che il turno antimeridiano copre l'orario 08.00/14.00. In una struttura turnante di un Comune turistico può essere chiuso completamente al pubblico l'Ufficio di Polizia Locale nelle ore centrali o bisogna garantire la continuità delle 12 ore?

Risposta

Secondo l’ARAN (RAL-1968):

“(…) il regime del lavoro in turno, con il pagamento della relativa indennità, presuppone:

a) l’esistenza di “strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero, continuativo, di almeno 10 ore”, per tutti i giorni della settimana lavorativa (fermo restando l’obbligo del rispetto del giorno di riposo settimanale spettante al lavoratore) e per tutte le settimane del mese; la durata di almeno 10 ore si riferisce ovviamente all’orario di servizio della struttura presso la quale devono essere rese le prestazioni in turno.

b) un orario di servizio di almeno 10 ore che deve essere continuativo, nel senso che esso richiede l’erogazione delle prestazioni per tutta la durata della fascia oraria interessata, senza alcuna interruzione qualunque sia la sua durata; infatti, lo scopo delle turnazioni è proprio quello di assicurare la continuità dell’erogazione del servizio in una determinata fascia oraria (di almeno 10 ore);

c) l’effettiva rotazione ciclica dei lavoratori in ciascuna delle articolazioni orarie prestabilite sul medesimo posto di lavoro, in base alle esigenze organizzative dell’ente, per assicurare il rispetto dell’orario di servizio e quell’alternanza mattina – pomeriggio (eventualmente sera), ipotizzata dalla disciplina contrattuale.”

Secondo questa interpretazione, dunque, una distribuzione dei turni che preveda un’interruzione del servizio non integra la fattispecie della turnazione.

Ne segue che, secondo l’ARAN, un orario di lavoro come quello descritto è legittimo ma non comporta l’attivazione di una turnazione, con la conseguenza che, nonostante il disagio di chi lavora dalle 16 alle 22, non potrà essere corrisposta la relativa indennità.

Per evitare tale conseguenza, le ore dei due turni non devono avere soluzione di continuità.

 

 

11 luglio 2025

Dott. Massimo Monteverdi

 

Parole chiave: turnazione, modifica di orario, chiusura, continuità

Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8665, sintomo n. QP8747

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