Istituto della trasferta: possibilità di considerare il tempo di viaggio impiegato per lo svolgimento della missione come orario di lavoro

ARAN – Orientamento applicativo comparto funzioni centrali pubblicato in data 9 luglio 2025 – Id: 35062

Servizi Comunali Congedo ordinario Rimborso spese viaggio Trattamento economico

23 Luglio 2025

In relazione a un quesito con cui si chiedeva se, nell’ambito della trasferta, il tempo di viaggio impiegato per lo svolgimento della missione potesse essere considerato orario di lavoro, e, quindi, portato ad incremento delle ore di prestazione aggiuntiva, ai fini dell’inserimento nella banca delle ore, l’ARAN ha chiarito che l’istituto della trasferta, disciplinato dall’art. 82, comma 1, dalla lett. a) alla lett. f), del CCNL del 12.2.2018 (Comparto funzioni centrali), prevede che al personale - oltre alla normale retribuzione - competa anche il rimborso delle spese effettivamente sostenute di viaggio, di trasporto e di pernottamento nonché quello relativo alla consumazione dei pasti; quest’ultimo, in particolare, va calcolato in base alla durata della trasferta da effettuare.

L’ARAN prosegue, poi, riferendo che, in base al comma 2, solo per il personale autista si considera attività lavorativa “anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo”, evidenziando anche che, tuttavia, il Contratto Collettivo lascia alle Amministrazioni la libertà di prevedere e regolamentare (nei modi di cui al comma 11) eventuali altre categorie di lavoratori per i quali il tempo di viaggio può essere considerato attività lavorativa “per i quali in relazione alle modalità di espletamento delle loro prestazioni lavorative è necessario il ricorso all’istituto della trasferta di durata non superiore alle dodici ore”.

Conseguentemente, considerato il fatto che i casi di cui sopra sono gli unici in cui il tempo di viaggio può essere equiparato all’effettiva prestazione di attività lavorativa, ai fini del riconoscimento dei riposi o compensi, le ore di viaggio finalizzate allo svolgimento della missione non possono essere tenute in considerazione per l’inserimento delle stesse nella banca delle ore.

 

 

Fonte: ARAN

 

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