Variazione descrizione di una fattura di acquisto già pagata tramite emissione di autofattura

Risposta del Dott. Alessandro Giordano

Quesiti
di Giordano Alessandro
21 Luglio 2025

Ho necessità di variare la descrizione di una fattura di acquisto già pagata. Il fornitore non ottempera dopo diversi solleciti. E' possibile variare tale descrizione mediante autofattura? E qual è l'iter?

La variazione della descrizione è richiesta dagli enti pubblici finanziatori, a pena della revoca del contributo concesso, e riguarda non tanto la prestazione avvenuta quanto la dicitura: CUP XXXXXXXXXXX - ATTIVITA' COFINANZIATA DAL PSR 2014/2020 ABRUZZO - MIS. 19 PSL GAL MAIELLA VERDE ECC. ECC.

Per quanto sopra, si chiede se sia corretta, la soluzione prospettata dallo scrivente: l'emissione di una nota debito emessa dall'appaltatore richiamando la fattura originaria e con l'indicazione della predetta dicitura, con gli stessi importi già evidenziati e i pagamenti effettuati a detrazione.

 

Risposta

La fattura d’acquisto, una volta emessa dal fornitore e regolarmente saldata dal committente, costituisce un documento fiscale immodificabile da parte di soggetti terzi rispetto all’emittente. Ne consegue che l’intervento correttivo sulla descrizione del documento fiscale può avvenire esclusivamente per iniziativa del fornitore, mediante l’emissione di una nota di variazione (nota di credito e successiva riemissione, oppure nota di debito integrativa), qualora sussistano i presupposti previsti dall’articolo 26 del DPR 633/1972. In tal caso, l’iniziativa correttiva dovrebbe essere motivata da un errore materiale o da una necessità di rettifica formale, purché ciò non comporti un’alterazione sostanziale degli elementi economici o oggettivi della prestazione.

L’ipotesi di procedere unilateralmente mediante autofattura non trova fondamento giuridico né nella normativa IVA né nella prassi amministrativa consolidata, in quanto tale strumento è riservato a casistiche tipiche di omissione o irregolarità dell’emissione della fattura da parte del fornitore, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997. La semplice assenza di una dicitura a contenuto descrittivo o progettuale, sebbene rilevante ai fini della rendicontazione a enti pubblici finanziatori, non configura una violazione sostanziale del profilo fiscale del documento, né tanto meno giustifica l’utilizzo dell’autofattura come mezzo correttivo.

Tuttavia, può ritenersi ammissibile, in termini prudenziali e a fini meramente documentali, l’emissione di un documento unilaterale non fiscale, redatto su carta intestata dell’impresa, in cui venga data evidenza del riferimento alla fattura originaria, dell’avvenuto pagamento e dell’intenzione di integrare la documentazione contabile con la dicitura richiesta dall’ente pubblico. Tale documento, privo di valore fiscale ma dotato di valenza probatoria, potrà essere trasmesso all’ente finanziatore con una nota esplicativa in cui si motivi l’impossibilità oggettiva di ottenere la modifica dal soggetto emittente, sottolineando che l’integrazione proposta non incide sul contenuto sostanziale della prestazione né sugli aspetti economici della transazione, ma si limita ad un’esigenza di conformità formale alla normativa di rendicontazione del contributo pubblico.

Infine, per prevenire contestazioni o decadenze dal beneficio, è opportuno sottoporre tale integrazione all’ente concedente, richiedendo un riscontro circa la sufficienza della documentazione sostitutiva ai fini dell’ammissibilità della spesa. In mancanza di collaborazione da parte del fornitore, questa appare l’unica strada percorribile sul piano normativo e amministrativo, pur non garantendo ex ante l’accettazione automatica della documentazione integrativa da parte dell’amministrazione finanziatrice.

 

 

07 luglio 2025

Dott. Alessandro Giordano

 

Parole chiave: variazione, descrizione, fattura di acquisto già pagata, sia possibile variare tale descrizione mediante emissione di autofattura.

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