Rendiconto per l'anno 2024
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2025 – Supplemento Ordinario n. 23
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiUn Ente ha riapprovato nel 2025 il rendiconto 2019, ai sensi dell'art. 39-quater D.L. 162/2019, per il mancato passaggio dal FCDE semplificato a quello ordinario. Ad operazione fatta, hanno disposto l'ammortamento del maggior disavanzo a far data dall'esercizio 2026 in n. 10 rate. Ma la norma non prevede di riassorbire anche le rate per gli esercizi 2022-2023-2024? Mediante riapprovazione dei rendiconti o direttamente sul 2026?
In relazione al quesito di cui sopra viene in evidenza la deliberazione n. 102/2021 della Sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei conti: in occasione dell’esame del rendiconto di un ente locale i giudici contabili hanno affermato che il comune che intendeva fruire della ripartizione quindicennale del disavanzo emerso dal maggiore accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità, a seguito del passaggio dal metodo semplificato a quello ordinario, avrebbe dovuto esprimersi con delibera consiliare entro il termine di quarantacinque giorni dall’approvazione del rendiconto 2019, termine previsto dal comma 2 dell’articolo 39-quater del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito nella legge n. 8/2020.
Il periodo di quarantacinque giorni previsto da detto comma 2 dell’articolo 39-quater fa ovviamente riferimento al “normale” termine di approvazione del rendiconto previsto dall’articolo 227 del TUEL (e quindi il 30 aprile dell’anno successivo): lo stesso non può ritenersi applicabile al diverso termine indicato nel quesito derivante dalla “riapprovazione” del rendiconto dell’esercizio 2019 disposta nel 2025 (per la quale peraltro non risultano indicati né i motivi né la disposizione che avrebbero consentito la riapprovazione stessa, cosa ammessa in situazioni del tutto eccezionali).
In mancanza della deliberazione consiliare per la definizione delle modalità di recupero adottata nei termini, ormai abbondantemente scaduti, secondo le indicazioni formulate dai giudici contabili campani il disavanzo non può più essere ripartito nel maggior arco temporale previsto dal citato articolo 39-quater (un massimo di quindici annualità a decorrere dall’esercizio finanziario 2021), ma dovrà essere ripianato con gli strumenti ordinari previsti dal Testo Unico degli Enti Locali.
5 luglio 2025
Dott. Ennio Braccioni
Parole chiave: Ripiano, disavanzo, calcolo, FCDE, metodo, ordinario
Per i clienti Halley: ricorrente n. QR5610, sintomo n. QR5645
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2025 – Supplemento Ordinario n. 23
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Le conseguenze del mancato rispetto del termine per gli Enti locali
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