Strada urbana e limite 30 km/h: utilizzo irregolare del dispositivo EnVES 1605 senza decreto prefettizio

Risposta del Dott. Giovanni Suppa

Quesiti
di Suppa Giovanni
19 Luglio 2025

Il Comune è attraversato da strada provinciale, nel centro abitato il limite è 50 km/h, con ord. sindacale del 2018 è stato imposto il limite 30 km/h per i mezzi pesanti (sup. 35 q.li). Il rilevatore velocità EnVES 1605 (appr. 21/06/21) è mobile ma installato su palo fisso, rileva auto e veicoli pesanti e funziona solo se presidiato da agente, si attiva tramite tablet. Sulla strada non c'è nessun decreto Prefetto che autorizza la contestazione da remoto. Si chiede se è possibile fare i rilievi.

Risposta

Il D.M. 11/04/2024 ha introdotto una disciplina organica e sistematica circa la collocazione e l’utilizzo dei dispositivi per il rilevamento a distanza delle violazioni dell’art. 142 C.d.S., specificando modalità operative, classificazioni delle postazioni e presupposti per l’accertamento differito.

Per rilevamento a distanza si intende l'accertamento della violazione non nell’immediatezza del fatto, ma in un momento o luogo successivo, basato su dati e immagini registrati. In questo caso, la contestazione è differita, ai sensi dell’art. 201 C.d.S.

Il citato decreto non si applica alla contestazione immediata, che resta disciplinata dal Decreto Minniti e dalla precedente normativa.

Il decreto distingue tra:

  • Postazioni fisse: collocate in punti precisi e dotate di attivazione permanente, non richiedono la presenza dell’agente e sono le uniche ordinarie per la contestazione differita.
     
  • Postazioni mobili: collocate temporaneamente, anche se in punti predeterminati; possono essere su cavalletti, strutture rimovibili o alloggiamenti temporanei. Richiedono sempre presidio da parte di agenti, anche solo a distanza.
     
  • Postazioni presidiate: con presenza fisica dell’agente al momento dell’accertamento.
     
  • Postazioni non presidiate: funzionano in automatico, senza agenti.
     

             Il decreto chiarisce che la contestazione differita dovrebbe avvenire solo da postazioni fisse. Le postazioni mobili possono essere usate per contestazione differita solo quando la collocazione fissa sia oggettivamente impossibile, previa adeguata istruttoria e autorizzazione del Prefetto.

 

Nel contesto urbano (come nel caso in esame), l’uso di postazioni per la contestazione differita è subordinato a requisiti stringenti:

  • Ammissibile solo sulle strade urbane di scorrimento, urbane di quartiere o locali urbane, e solo se il limite non è inferiore a 50 km/h;
     
  • Il limite di 30 km/h (come nel caso di specie per i mezzi pesanti) rende inammissibile l’uso per contestazione differita;
     
  • Deroghe possibili solo in casi eccezionali e solo per strade urbane di scorrimento, e comunque con limite minimo 50 km/h su tratti di almeno 400 metri;
     
  • Distanza minima tra segnaletica e postazione: 75 metri (strade urbane locali o di quartiere), 200 metri (urbane di scorrimento);
     
  • Necessaria autorizzazione prefettizia, che presuppone una motivata istruttoria (incidenti, criticità infrastrutturali, impossibilità di contestazione immediata).
     

Alla luce del nuovo decreto, nel caso in esame:

  • La strada provinciale urbana oggetto del controllo non risulta formalmente classificata come strada urbana di scorrimento: ciò esclude in via ordinaria la possibilità di utilizzo di postazioni mobili o fisse per contestazione differita, salvo specifica autorizzazione prefettizia.
     
  • Il limite imposto con ordinanza (30 km/h per i mezzi pesanti) è inferiore al minimo previsto dal decreto (50 km/h), rendendo in ogni caso illegittima la rilevazione differita, anche su strada urbana di scorrimento, salvo casi eccezionali espressamente previsti e documentati.
     
  • Il dispositivo EnVES 1605, seppur attivato da un agente tramite tablet, è installato su palo fisso e non consente la contestazione immediata: per la giurisprudenza, e ora anche secondo il decreto, è da considerarsi postazione fissa o automatizzata, soggetta a tutte le condizioni legali e regolamentari (decreto prefettizio, distanza, classificazione della strada, ecc.).
     
  • In assenza del decreto prefettizio e con limite inferiore a 50 km/h, non è possibile legittimamente effettuare la contestazione differita.
     

Alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal D.M. 11 aprile 2024, si conferma e si rafforza la conclusione che la rilevazione e contestazione differita tramite EnVES 1605, in assenza di contestazione immediata e senza decreto prefettizio autorizzativo, è illegittima.

 

In particolare:

  • La presenza dell’agente non basta a configurare una contestazione immediata;
     
  • Il limite inferiore a 50 km/h esclude la possibilità di utilizzo del dispositivo per contestazione differita anche su strada urbana di scorrimento, salvo deroga prefettizia motivata;
     
  • Il dispositivo è installato stabilmente, e dunque giuridicamente equiparato ad una postazione fissa, soggetta alla disciplina più rigorosa;
     
  • Il nuovo decreto impone specifici requisiti (tecnici, istruttori, autorizzativi), non soddisfatti nel caso in esame.
     

Si suggerisce al Comune di:

  • Verificare la classificazione del tratto stradale ai sensi dell’art. 2 C.d.S., ed eventualmente procedere a una riclassificazione formale come strada urbana di scorrimento (se vi ricorrono i requisiti)
     
  • Eseguire un monitoraggio del tratto con raccolta dati su incidentalità e condizioni infrastrutturali, utile per l’istruttoria;
     
  • Richiedere al Prefetto l’adozione di un decreto autorizzativo, ai sensi dell’art. 4 D.L. 121/2002 e del D.M. 11/04/2024, allegando l’istruttoria;
     
  • Sospendere nel frattempo ogni utilizzo del dispositivo per finalità di accertamento differito, e limitarsi eventualmente alla contestazione immediata, ove tecnicamente e giuridicamente praticabile.

 

 

07 luglio 2025

Dott. Giovanni Suppa

 

Parole chiave: Strada urbana, limite, 30 km/h, utilizzo, dispositivo EnVES 1605

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