Causa esclusione CIG per spese condominiali
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
ANAC – 15 luglio 2025
Servizi Comunali Forniture e servizi welfare aziendaleCon Atto a firma del Presidente del 28 maggio 2025, rispondendo a richiesta di parere di un’Autorità portuale, l’ANAC ha precisato che l’affidamento del servizio di welfare aziendale quale quota di fringe benefit erogata al dipendente non può essere effettuato senza accedere a un codice identificativo di gara (Cig).
L’Autorità portuale intende fornire ai dipendenti un quantum annuale sotto forma di fringe benefit per l’utilizzo della Piattaforma informatica web (Portale web). Il corrispettivo per il servizio è rappresentato da:
Secondo l’Autorità portuale, il valore economico erogato sotto forma di fringe benefit a ciascun dipendente, non sarebbe da computare all'interno del valore economico dell'affidamento. Quindi, l’operatore economico che fornisce il servizio dovrebbe emettere una doppia fattura: una avente a oggetto l'importo dovuto per il servizio e il canone annuale spettante per l'utilizzo della piattaforma, con indicazione del CIG; l'altra avente a oggetto la quota economica che verrà caricata in piattaforma ed erogata ai dipendenti sotto forma di fringe benefit, senza CIG.
Secondo l’Autorità portuale questo sarebbe giustificato dal fatto che si tratta di welfare aziendale, cioè nell'attribuzione da parte del datore di lavoro ai dipendenti di un insieme di prestazioni, opere e servizi, in natura o sotto forma di rimborso spese, in quanto finalizzate a migliorare la loro vita privata e lavorativa. La particolarità di tali opere, servizi ed erogazioni consiste nel fatto che, in deroga al principio di omnicomprensività della retribuzione, tali attribuzioni non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
L'oggetto della prestazione demandata all'appaltatore (e, dunque, la spesa dell'Ente da computare nell'importo dell'appalto quale corrispettivo del servizio reso) sembrerebbe riguardare l’importo nel suo complesso ivi incluse le attività connesse alla creazione/manutenzione della piattaforma online e alla gestione tecnico-amministrativa del credito welfare, comprese le somme ascrivibili a "crediti welfare" del personale. Tali somme complessive, infatti, dovrebbero confluire nell'importo totale pagabile all'appaltatore, quale corrispettivo per l'attività svolta.
Secondo Anac si tratta di un contratto assimilabile ai contratti sui servizi espletati dalle agenzie di viaggio e a quelli per la erogazione dei buoni pasto. Ne consegue – afferma Anac – che l’Autorità portuale dovrà comunque procedere con l’acquisizione del relativo CIG secondo le modalità previste per la procedura di affidamento individuata.
Fonte: ANAC
https://www.anticorruzione.it/-/news.15.07.2025.welfare.aziendale
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34213
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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