Incarico ex comma 557 per sostituzione (assenza malattia) a Comandante Polizia Locale di altro Ente, indennità, e variazione PIAO
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede se un dipendente, inserito nell'ufficio elettorale comunale in occasione delle consultazioni, ma anche comandato dalla questura per la vigilanza ai seggi, (ore 24 su 24 dall'inizio al termine delle operazioni di voto) possa per le medesime ore nella quali presta detta vigilanza, vedersi riconosciuti dall'ente locale compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni e riposi compensativi.
Il comando di personale comunale per il servizio di vigilanza ai seggi è richiesto dalle competenti questure le quali assegnano specifiche risorse per la remunerazione di tale attività.
Si tratta cioè di prestazioni di lavoro straordinario ma finanziate dal Ministero dell’Interno che eroga i fondi ai comuni interessati (dovrebbe essere prevista nel provvedimento di comando anche l’erogazione dell’indennità di ordine pubblico).
L’ente locale è autorizzato ad anticipare le somme che poi saranno rendicontate in modo dettagliato e rimborsate dal Ministero.
Detto ciò, l’attività in questione esclude lo svolgimento di lavoro straordinario per l’ufficio elettorale comunale e pertanto non comporta l’erogazione di ulteriori compensi rispetto a quanto indicato nel provvedimento della Questura.
Per quanto riguarda i riposi compensativi, si ritiene che il lavoro straordinario (anche quello richiesto dalla Questura) prestato nel giorno di riposo settimanale dia diritto, ai sensi dell’art. 24, c. 3, CCNL 14.9.2000, a un riposo compensativo pari alle ore prestate:
“3. Il personale che, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, è chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale, in applicazione delle previsioni del presente articolo, oltre al relativo compenso, ha diritto anche a fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate. Il riposo compensativo spettante è comunque di una giornata lavorativa ove le ore di lavoro straordinario effettivamente rese siano quantitativamente maggiori di quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria. In tale particolare ipotesi non trova applicazione la disciplina dell’art. 24, comma 1, del presente contratto. La presente disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di posizioni organizzative”.
La norma prevede inoltre che se la giornata ordinaria è di X ore e il dipendente presta lavoro straordinario per più di X ore, il riposo compensativo è pari a una giornata lavorativa.
7 luglio 2025
Dott. Massimo Monteverdi
Parole chiave: dipendente, ufficio elettorale, vigilanza, seggi, comando, Questura, straordinario elettorale
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8640, sintomo n. QP8722
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni locali pubblicato in data 9 luglio 2025 – Id: 35075
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
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