Permessi visite mediche specialistiche ex art. 44 CCNL e riduzione indennità specifiche responsabilità
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSono state attribuite le specifiche responsabilità a un dipendente a inizio anno. Nel corso dell'anno, però il medesimo dipendente viene trasferito in altro ufficio con mansioni differenti ma corrispondenti al suo profilo professionale. Cosa succede alle specifiche responsabilità assegnategli a inizio anno? Al momento del passaggio al nuovo ufficio le specifiche sono liquidate sino a quel momento? Nel nuovo ufficio non ha avuto altre specifiche inerenti i nuovi compiti.
L’art. 84, c. 1, CCNL 16.11.2022 dispone:
“1. Per compensare l’esercizio di un ruolo che, in base all’organizzazione degli enti, comporta l’espletamento di compiti di specifiche responsabilità, attribuite con atto formale, in capo al personale delle aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ, che non risulti titolare di incarico di EQ, ai sensi dell’art. 16 del presente CCNL e seguenti, può essere riconosciuta, secondo i criteri generali di cui all’art. 7 comma 4 lett. f) (Contrattazione integrativa), una indennità (…)”.
Pertanto, è necessario che il dirigente/responsabile abbia formalmente attribuito al dipendente una o più specifiche responsabilità, da remunerare con l’indennità in questione.
Se, per effetto del cambio dell’ufficio di competenza, tali responsabilità non sono più esercitate, anche l’indennità non può più essere riconosciuta.
Ne segue anche che, fino al cambio di mansioni, il dipendente avrà diritto a una quota dell’indennità proporzionata al periodo di svolgimento.
Inoltre, nulla toglie che le nuove mansioni possano comportare altre responsabilità attribuite con atto formale dal nuovo responsabile. Se ciò dovesse accadere, al dipendente potrebbe essere perciò attribuita una nuova indennità.
2 luglio 2025
Dott. Massimo Monteverdi
Parole chiave: indennità per specifiche responsabilità, cambio, mansioni
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8631, sintomo n. QP8713
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
INPS – Messaggio n. 1858 del 12 giugno 2025
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