Prosecuzione di un procedimento disciplinare, in caso di Ufficio incompleto, a seguito dimissioni del Presidente

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
11 Luglio 2025

Il Regolamento sui procedimenti disciplinari prevede l'Ufficio composto dal Presidente e da due componenti interni o esterni nominati dal Sindaco. Il Presidente nominato è il Segretario Comunale reggente che si è dimesso non potendo più svolgere servizio nei tanti comuni assegnati. Stante una scadenza a breve su un procedimento già iniziato, si chiede se l'Ufficio incompleto può continuare il procedimento considerato che il Regolamento non fa alcun accenno in caso d'incompletezza dell'ufficio.

Risposta

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nel nostro ordinamento non si rinvengono precetti dai quali si possa evincere la natura di collegio perfetto dell’ufficio dei procedimenti disciplinari (cfr. per tutti Cassazione, sent. n. 8245/2016).

Sempre secondo la giurisprudenza uno dei criteri per individuare il carattere perfetto di un collegio operante presso una pubblica amministrazione è dato dalla previsione di componenti supplenti accanto a quelli effettivi, essendo lo scopo della supplenza quello di garantire la continuità e la tempestività di funzionamento del collegio, “senza che il suo agire sia impedito o ritardato dall’impedimento di taluno dei suoi componenti”.

Altro criterio identificativo di un collegio perfetto si ricava dall’ipotesi in cui la sua composizione sia rappresentativa di professionalità complementari tra loro sicché ogni componente è infungibile rispetto agli altri.

I principi di diritto cui si sono orientate le pronunce di legittimità in materia di composizione degli uffici dei procedimenti disciplinari sono i seguenti:

  1. Un collegio deve intendersi come perfetti solo quando la legge, esplicitamente o implicitamente, lo disponga;
  2. In un collegio perfetto la presenza di tutti i suoi componenti è necessaria soltanto per le attività decisorie e non anche per quelle preparatorie, istruttorie o strumentali verificabili a posteriori dall’intero consesso;
  3. In nessun caso il collegio può operare in composizione monopersonale.

Fatte queste premesse di ordine generale il componente nominato che si è dimesso deve essere immediatamente sostituito in quanto l’impedimento affinché sia tale deve essere legato ad un fatto temporaneo ma la composizione del collegio deve essere ripristinata senza che le attività istruttorie già svolte possano essere inficiate dalle dimissioni di uno dei componenti.

La ragione per la quale occorre ripristinare la composizione del collegio sta nel fatto che anche quando il collegio non sia qualificato come collegio perfetto la nomina originaria, o quella successiva intervenuta per eventi che riguardano uno dei componenti, deve riguardare il numero dei componenti previsto dalla disciplina interna. L’impedimento di uno di componenti deve essere di natura temporanea e non deve ledere in modo strutturale la composizione del collegio.

Su quest’ultimo specifico aspetto è utile richiamare la giurisprudenza di legittimità (sent. 20721/2019) che ha avuto modo di esprimere il seguente principio di diritto: “… qualora non sia dimostrata la violazione del principio di terzietà o del diritto di difesa, non sono comunque ragioni di nullità della sanzione le modalità attraverso cui, nel corso del procedimento disciplinare, si sia proceduto a sostituzione di taluno dei componenti dell’ufficio stesso”.

 

 

30 giugno 2025

Dott. Angelo Maria Savazzi

 

Parole chiave: prosecuzione, procedimento disciplinare, Ufficio, incompleto, dimissioni, Presidente

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