L’art. 90, c. 1, TUEL dispone:
“1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni”.
Ora, l’attivazione della procedura di riequilibrio finanziario presuppone che l’ente sia strutturalmente deficitario.
Ne segue che l’unica forma di ufficio di staff che l’ente può istituire è quella realizzata tramite utilizzo di personale interno, in modo da non aumentare la spesa di personale.
Non trattandosi di nuova assunzione, e sempre che non siano previsti compensi aggiuntivi al dipendente (peraltro non autorizzati dalla normativa per i dipendenti interni) non deve essere interpellata la COSFEL.
30 giugno 2025
Dott. Massimo Monteverdi
Parole chiave: procedura, riequilibrio finanziario, ufficio di staff del Sindaco, assunzione, autorizzazione, COSFEL
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8619, sintomo n. QP8701